IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre; 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  contenente
il «Regolamento recante norme in materia  di  dottorato  di  ricerca»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.07.1999; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  giugno  2008,  contenente  la
rideterminazione dell'importo annuale lordo delle borse di  dottorato
di ricerca; 
    Visto il regolamento della formazione alla ricerca (dottorati  di
ricerca  e  scuole  dottorali),  emanato  con  decreto  rettorale  n.
907/2009 del 22.05.2009; 
    Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati  di
ricerca e delle  scuole  dottorali  con  sede  amministrativa  presso
l'Ateneo; 
    Acquisite le proposte dei collegi dottorali  e  le  delibere  dei
dipartimenti interessati; 
    Viste le delibere di attivazione del ciclo formative assunte  dal
Consiglio  di  amministrazione  in  data  27/04/2010  e  dal   Senato
accademico in data 18 maggio 2010; 
    Sentito il direttore amministrativo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        XXVI ciclo della formazione dottorale: anno 2010/2011 
 
 
    E'  attivato   il   XXVI   ciclo   della   formazione   dottorale
dell'Universita' Roma Tre, articolato in 
      dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati) 
    e 
      scuole dottorali (di seguito indicate come scuole) 
di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso  l'Universita'
degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e'  indetto  pubblico
concorso. 
    Tutti i corsi (dottorati e  scuole)  hanno  durata  di  tre  anni
accademici (a decorrere dal 1° gennaio 2011) e rilasciano  il  titolo
di dottore di ricerca. 
    Per i  posti  a  titolo  oneroso  identificati  con  la  dicitura
«Contributo a carico del Dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai
dottorandi. 
    Ai sensi dell'art. 8 comma  1  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, i vincitori  in  situazione  di
handicap  con  un'invalidita'  riconosciuta  pari  o   superiore   al
sessantasei per cento, qualora vincitori di posto  con  contributo  a
carico,   saranno   esonerati   totalmente   dal   pagamento   dietro
presentazione di idonea certificazione. 
    Le borse denominate «FG (Fondo  Giovani)»,  finanziate  dal  MIUR
nell'ambito del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire  la
mobilita' degli  studenti»,  e  quelle  denominate  «Regione  Lazio»,
finanziate dalla Regione nell'ambito del  Protocollo  di  intesa  per
favorire  l'inserimento  di  giovani  nelle  attivita'   di   ricerca
scientifica e  tecnologica,  sono  legate  a  specifici  progetti  di
ricerca, secondo quanto  esplicitato  nelle  pagine  informative  dei
singoli dottorati o scuole per le quali tali borse siano previste. 
    Oltre  a  quelle  gia'  indicate  nel  bando  potranno   rendersi
disponibili altre borse di studio triennali  (borse  convenzionate  o
borse finanziate dal MIUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse
nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse  sara'  deliberata
dal Senato accademico entro la data di avvio dei corsi,  su  proposta
del Collegio dei docenti, a seguito di perfezionamento  dell'atto  da
cui  deriva  la  disponibilita'  finanziaria;  l'individuazione   del
dottorando cui attribuire la borsa, che potra' essere  esclusivamente
uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira'  le
norme previste dal regolamento di Ateneo  in  materia  di  formazione
dottorale. 
    In  tutti  i  casi  di  borse   finanziate   da   enti   esterni,
l'Universita' non procedera' all'erogazione della borsa al dottorando
assegnatario prima dell'avvenuto  trasferimento  da  parte  dell'ente
finanziatore della relativa annualita'. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico