IL RETTORE Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre; Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.07.1999; Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, contenente la rideterminazione dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca; Visto il regolamento della formazione alla ricerca (dottorati di ricerca e scuole dottorali), emanato con decreto rettorale n. 907/2009 del 22.05.2009; Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di ricerca e delle scuole dottorali con sede amministrativa presso l'Ateneo; Acquisite le proposte dei collegi dottorali e le delibere dei dipartimenti interessati; Viste le delibere di attivazione del ciclo formative assunte dal Consiglio di amministrazione in data 27/04/2010 e dal Senato accademico in data 18 maggio 2010; Sentito il direttore amministrativo; Decreta: Art. 1 XXVI ciclo della formazione dottorale: anno 2010/2011 E' attivato il XXVI ciclo della formazione dottorale dell'Universita' Roma Tre, articolato in dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati) e scuole dottorali (di seguito indicate come scuole) di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso. Tutti i corsi (dottorati e scuole) hanno durata di tre anni accademici (a decorrere dal 1° gennaio 2011) e rilasciano il titolo di dottore di ricerca. Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura «Contributo a carico del Dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai dottorandi. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, i vincitori in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con contributo a carico, saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di idonea certificazione. Le borse denominate «FG (Fondo Giovani)», finanziate dal MIUR nell'ambito del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti», e quelle denominate «Regione Lazio», finanziate dalla Regione nell'ambito del Protocollo di intesa per favorire l'inserimento di giovani nelle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, sono legate a specifici progetti di ricerca, secondo quanto esplicitato nelle pagine informative dei singoli dottorati o scuole per le quali tali borse siano previste. Oltre a quelle gia' indicate nel bando potranno rendersi disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o borse finanziate dal MIUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara' deliberata dal Senato accademico entro la data di avvio dei corsi, su proposta del Collegio dei docenti, a seguito di perfezionamento dell'atto da cui deriva la disponibilita' finanziaria; l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potra' essere esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira' le norme previste dal regolamento di Ateneo in materia di formazione dottorale. In tutti i casi di borse finanziate da enti esterni, l'Universita' non procedera' all'erogazione della borsa al dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento da parte dell'ente finanziatore della relativa annualita'. Parte di provvedimento in formato grafico