IL CAPO DEL CORPO FORESTALE 
                             DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni, nonche' le relative norme di esecuzione approvate  con
decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e
successive modificazioni; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  ed  in  particolare
l'articolo 16  concernente,  tra  l'altro,  l'inserimento  del  Corpo
forestale dello Stato tra le Forze di polizia; 
    Vista la legge  1°  febbraio  1989,  n.  53,  ed  in  particolare
l'articolo 26 sulle qualita' morali  e  di  condotta  prescritte  per
l'accesso ai ruoli delle Forze di polizia, nella parte non dichiarata
illegittima dalla Corte  Costituzionale  con  sentenza  13-28  luglio
2000, n. 391; 
    Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi; 
    Vista  la  legge  10  aprile   1991,   n.   125,   e   successive
modificazioni, recante azioni positive  per  la  realizzazione  della
parita' uomo-donna nel lavoro; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  febbraio
1991, n. 132, concernente il regolamento dei  requisiti  psico-fisici
ed attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti  ai
ruoli del Corpo forestale  dello  Stato  che  espletano  funzioni  di
polizia ed i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale dello stesso Corpo; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  4
marzo 1991, n. 138, che stabilisce i minimi  limiti  di  statura  per
l'ammissione ai concorsi, tra gli altri, ad allievo agente del  Corpo
forestale dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, e  successive  modificazioni,  concernente  il
regolamento sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive
modificazioni, in materia di riordino delle  carriere  del  personale
non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni, ed in particolare i  commi  6  e  7  dell'articolo  3,
concernenti il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi e  il
titolo preferenziale relativo all'eta'; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n.  230,  recante  nuove  norme  in
materia di obiezione di coscienza e la legge 6  marzo  2001,  n.  64,
concernente l'istituzione del servizio civile nazionale; 
    Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole 2  giugno
1999, n. 295, recante il regolamento sul limite massimo di  eta'  per
la partecipazione ai concorsi pubblici per il Corpo  forestale  dello
Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n.  445,  recante  il  nuovo  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  in  materia
di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto  2003,
n.  264,  recante   il   regolamento   concernente   l'individuazione
dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi dell'articolo 7, comma 3,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2001, n. 155; 
    Vista  la  legge  6  febbraio  2004,  n.  36,  recante  il  nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali 24 marzo 2005 istitutivo del Gruppo Sportivo Forestale; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  novembre
2005, n. 259 concernente il reclutamento ed il trasferimento ad altri
ruoli di atleti del Gruppo Sportivo Forestale; 
    Considerate  le  attuali  vacanze  nel  contingente  del   Gruppo
Sportivo Forestale previsto  all'articolo  1  del  citato  D.P.R.  n.
259/05; 
    Visto l'articolo 1, comma 346, della legge 24 dicembre  2007,  n.
244, con il quale e' stata autorizzata, tra  l'altro,  la  spesa  per
assunzioni di personale del Corpo forestale  dello  Stato,  anche  in
deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, per 1  milione
di euro per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 16  milioni  per
l'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite  delle  vacanze  dei
ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio  a  tali
ruoli; 
    Ritenuto quindi di  bandire  un  concorso  pubblico  per  titoli,
riservato ad atleti  riconosciuti  di  interesse  nazionale,  per  la
nomina di dieci allievi agenti del Corpo  forestale  dello  Stato  in
qualita' di atleta del  Gruppo  Sportivo  Forestale,  da  assumere  a
valere sull'autorizzazione di cui al citato comma 346; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
             Posti a concorso e categorie di destinatari 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli per  la  nomina  di
dieci allievi agenti del Corpo forestale dello Stato in  qualita'  di
atleti del Gruppo Sportivo  Forestale,  ripartiti  nelle  discipline,
nelle  specialita'  e  nelle  categorie   di   seguito   indicate   e
riconosciuti  dal  CONI  o  dalle  Federazioni   sportive   nazionali
competenti     «atleti     di     interesse     nazionale»      nella
disciplina/specialita'/categoria per cui si concorre: 
«ATLETICA  LEGGERA»  (Federazione  nazionale  competente  FIDAL)   (4
posti): 
    Cod. A1) n. 1 atleta di sesso femminile nella  specialita'  «3000
siepi». 
    Cod. A2) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'  «Salto
in Alto». 
    Cod. A3) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita'  «Getto
del Peso». 
    Cod. A4) n. 1 atleta di sesso femminile nella specialita' «100 m.
piani e 400 m. ostacoli h.76». 
«CANOA» (Federazione nazionale competente FICK) (1 posto): 
    Cod. B1)  n.  1  atleta  di  sesso  maschile  nella  categoria  «
velocita' acque piatte - K1 1000 m.». 
«CANOTTAGGIO» (Federazione nazionale competente FIC) (2 posti): 
    Cod. C1) n. 2 atleti di  sesso  maschile  nella  categoria  «Pesi
Leggeri». 
«SCHERMA» (Federazione nazionale competente FIS) (1 posto): 
    Cod. D1)  n.  1  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'
«Fioretto». 
«SPORT INVERNALI» (Federazione nazionale competente FISI) (2 posti): 
    Cod. E1) n. 1 atleta di sesso femminile  nella  specialita'  «Sci
alpino:SuperG e Slalom Gigante». 
    Cod.  E2)  n.  1  atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'
«Biathlon». 
    2. Il concorso e' riservato a coloro che alla  data  di  scadenza
del  termine  utile   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione  sono  riconosciuti,  dal  CONI  o  dalle  Federazioni
sportive nazionali competenti, "atleti di interesse nazionale"  nella
disciplina/specialita' per cui si concorre. L'atleta  deve,  inoltre,
essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  valutabili  della
categoria I di cui all'articolo 6 del presente bando; 
    3. Qualora non dovessero essere coperti i posti per  una  o  piu'
delle  discipline/specialita'/categorie  tra  quelle  sopra  indicate
l'amministrazione si riserva la facolta' di  portare  gli  stessi  in
aumento di quelli destinati ad altra disciplina/specialita'/categorie
tra quelle indicate al comma 1. 
    4. Resta impregiudicata la facolta', con  decreto  del  Capo  del
Corpo forestale dello Stato, di  annullare  o  revocare  il  presente
bando  di  concorso,   sospendere   o   rinviare   gli   accertamenti
concorsuali,  di  modificare  il  numero   dei   posti   disponibili,
sospendere l'ammissione al  corso  di  formazione  dei  vincitori  in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, o  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero assunzioni di personale. Di tale  eventuale
decreto verra' data formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale. 
    5. Gli allievi agenti sono ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione della durata di dodici mesi al termine  del  quale  coloro
che superano gli esami vengono nominati agenti  del  Corpo  forestale
dello Stato per la successiva assegnazione.