IL VICE DIRETTORE GENERALE 
         della direzione generale per il personale militare 
 
    Visto il decreto  dirigenziale  n.  97/10  del  30  aprile  2010,
modificato con il decreto dirigenziale n. 149/10 del 5  luglio  2010,
con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami,  per
il reclutamento di 51 Sottotenenti in servizio permanente  nel  ruolo
speciale delle Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,
trasmissioni dell'esercito, di 5 sottotenenti in servizio  permanente
nel  ruolo  speciale  dell'Arma  dei  trasporti   e   dei   materiali
dell'Esercito, di 5 Sottotenenti nel  ruolo  speciale  del  Corpo  di
amministrazione e di commissariato dell'Esercito e di 2  Sottotenenti
nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n.  109  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010, n.109, che ha modificato due direttive  tecniche  della  stessa
Direzione generale emesse, rispettivamente, in data 5  dicembre  2005
(integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto  2007),  riguardante
l'accertamento delle imperfezioni  e  delle  infermita'  determinanti
l'inidoneita' al servizio militare, e sempre in data 5 dicembre  2005
(integrata con decreto dirigenziale 20 settembre  2007),  concernente
il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare; 
    Ritenuto pertanto necessario modificare gli accertamenti sanitari
del concorso indetto con il sopracitato decreto dirigenziale n. 97/10
del 30 aprile 2010, per inserire le disposizioni di cui alla predetta
direttiva applicativa della Direzione generale della sanita' militare
in data 10 agosto 2010; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2010,  con  il  quale  al
Generale di divisione  aerea  Roberto  Zappa,  quale  Vice  Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare, e' stata
conferita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti   di   gestione
amministrativa  in  materia,  tra  le  altre,  di  reclutamento   del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra  cui  i
provvedimenti modificativi ed integrativi dei bandi di concorso, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 10 del decreto dirigenziale n. 97/10 del 30  aprile  2010,
citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 10 (Prove di efficienza fisica). - 1.  I  concorrenti,  che
nella  prova  scritta  di  cultura  tecnico  -  professionale   hanno
riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi  a  sostenere
le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno  sottoposti  agli
accertamenti sanitari di cui  al  successivo  art.  11  del  presente
decreto e all'accertamento attitudinale, di cui  al  successivo  art.
12.  Le  prove  e  gli  accertamenti  di  cui  sopra  avranno  luogo,
presumibilmente nel  mese  di  ottobre  2010,  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  nei
giorni  che  saranno  resi  noti   agli   interessati   con   lettera
raccomandata o telegramma. Al  fine  di  garantire  l'economicita'  e
l'efficacia dell'azione  amministrativa,  tale  comunicazione  potra'
essere inviata per via telematica. Coloro che  non  si  presenteranno
nel giorno  previsto  saranno  considerati  rinunciatari  e,  quindi,
esclusi dal concorso, quali  che  saranno  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
potranno  usufruire,  compatibilmente  con  le  potenzialita'   dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. 
    I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti
di tenuta ginnica e dovranno  esibire  il  certificato  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso  di
validita' non antecedente ad un anno all'atto di  presentazione  alle
prove di efficienza fisica rilasciato  da  medici  della  Federazione
medico - sportiva italiana o dal personale sanitario delle  strutture
sanitarie pubbliche o private  convenzionate  che  esercita  in  tali
ambiti la professione  di  medico  specializzato  in  medicina  dello
sport. La mancata  presentazione  di  tale  certificato  determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso. I soli concorrenti non  in
servizio dovranno esibire i seguenti documenti,  in  originale  o  in
copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella
di  presentazione   agli   accertamenti   sanitari,   salvo   diverse
indicazioni: 
      a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la   recente
effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV,  HBsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detto
certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti  sanitari
l'esame  radiografico  verra'  effettuato   presso   il   Centro   di
selezione); 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  E,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
modello sara' presentato  dal  candidato  alla  commissione  per  gli
accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto  certificato
determinera'  l'esclusione  del  concorrente   dal   concorso.   Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi dalla data di presentazione; 
      d)  referto,  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare, o privata convenzionata, attestante l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV,  determinato  con
test ELISA di 3ª o 4ª generazione. La mancata presentazione  di  tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente comma  2,  le  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) le sole concorrenti  non  in  servizio:  referto  attestante
l'esito di ecografia  pelvica  eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro  i  tre  mesi
precedenti la data di  presentazione.  La  mancata  presentazione  di
detto certificato determinera'  l'esclusione  della  concorrente  dal
concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  cinque  giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle  prove  medesime,
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata. Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno
sottoposte (al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo  art.
11, comma 2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza
di detto stato. Infatti l'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'
alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica
e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 3. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme. 
    4. Il prospetto delle prove di efficienza  fisica,  distinte  per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato G, che  costituisce
parte  integrante  del  presente  decreto.  In  tale  allegato   sono
precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle
braccia e della prova di  salto,  sia  per  i  concorrenti  di  sesso
maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di  rendere  piu'
omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre  le  cause  di  incidente
nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione  piu'  mirata  da
parte dei concorrenti. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio  di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,   senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i  concorrenti  potranno
effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi,  al  fine  di
conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato  nel  gia'   citato
allegato G. Il medesimo allegato G  contiene  disposizioni  circa  le
modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che  dovranno
tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi  di  esiti
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera' la validita' delle certificazioni di  volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale; 
      b) avviera' senza indugio alla competente commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza  sara'  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione   del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo; 
      c) sottoporra' i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      d) attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi  gli  esercizi  facoltativi  il   punteggio   corrispondente
indicato nel gia' citato allegato G. Tale punteggio, che in ogni caso
non potra' superare complessivamente  i  2  punti,  sara'  comunicato
seduta stante ai concorrenti  e  concorrera'  alla  formazione  della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.».