IL VICE DIRETTORE GENERALE della direzione generale per il personale militare Visto il decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010, modificato con il decreto dirigenziale n. 149/10 del 5 luglio 2010, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di 51 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'esercito, di 5 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, di 5 Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito e di 2 Sottotenenti nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n.109, che ha modificato due direttive tecniche della stessa Direzione generale emesse, rispettivamente, in data 5 dicembre 2005 (integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007), riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare, e sempre in data 5 dicembre 2005 (integrata con decreto dirigenziale 20 settembre 2007), concernente il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Ritenuto pertanto necessario modificare gli accertamenti sanitari del concorso indetto con il sopracitato decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010, per inserire le disposizioni di cui alla predetta direttiva applicativa della Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2010, con il quale al Generale di divisione aerea Roberto Zappa, quale Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia, tra le altre, di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti modificativi ed integrativi dei bandi di concorso, Decreta: Art. 1 L'art. 10 del decreto dirigenziale n. 97/10 del 30 aprile 2010, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Prove di efficienza fisica). - 1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico - professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al successivo art. 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di cui al successivo art. 12. Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo, presumibilmente nel mese di ottobre 2010, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, potranno usufruire, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire il certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica rilasciato da medici della Federazione medico - sportiva italiana o dal personale sanitario delle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti sanitari l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di selezione); c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione; d) referto, rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata convenzionata, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV, determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, le concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) le sole concorrenti non in servizio: referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime, presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata. Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte (al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma 2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di detto stato. Infatti l'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 3. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme. 4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica, distinte per sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, senza attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato G. Il medesimo allegato G contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale; b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo; c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato G. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.».