IL VICE DIRETTORE GENERALE 
         della Direzione generale per il personale militare  
 
    Visto il decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, con
il quale e' stato indetto un concorso straordinario,  per  titoli  ed
esami, per  il  reclutamento  di  quattro  Sottotenenti  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n.  109  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010, n.109, che ha modificato due direttive  tecniche  della  stessa
Direzione generale emesse, rispettivamente, in data 5  dicembre  2005
(integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto  2007),  riguardante
l'accertamento delle imperfezioni  e  delle  infermita'  determinanti
l'inidoneita' al servizio militare, e sempre in data 5 dicembre  2005
(integrata con decreto dirigenziale 20 settembre  2007),  concernente
il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare; 
    Ritenuto pertanto necessario modificare gli accertamenti sanitari
del concorso indetto  con  il  sopracitato  decreto  dirigenziale  n.
151/2010 del 19 luglio 2010, per inserire le disposizioni di cui alla
predetta direttiva applicativa della Direzione generale della sanita'
militare in data 10 agosto 2010; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2010,  con  il  quale  al
Generale di divisione  aerea  Roberto  Zappa,  quale  Vice  Direttore
generale della Direzione generale per il personale militare, e' stata
conferita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti   di   gestione
amministrativa  in  materia,  tra  le  altre,  di  reclutamento   del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra  cui  i
provvedimenti modificativi ed integrativi dei bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 8 del decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010,
citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  8  (Prove  di  efficienza  fisica).  -  1.  I  concorrenti
risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale
saranno ammessi a sostenere le  prove  di  efficienza  fisica  e,  se
idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.
Le prove di efficienza fisica, gli  accertamenti  sanitari  e  quello
attitudinale avranno luogo,  presumibilmente  nel  mese  di  novembre
2010,  presso  il  Centro  di  selezione  e  reclutamento   nazionale
dell'Esercito di Foligno  nei  giorni  che  saranno  resi  noti  agli
interessati  con  lettera  raccomandata  o  telegramma.  Al  fine  di
garantire l'economicita' e  l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail).
Coloro  che  non  si  presenteranno  nel  giorno   previsto   saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire
di  vitto  e  alloggio  a  carico  dell'Amministrazione  militare.  I
medesimi dovranno presentarsi presso il  predetto  Centro  muniti  di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
      a) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita' (non antecedente  ad  un
anno all'atto di  presentazione  alle  prove  di  efficienza  fisica)
rilasciato da medici della Federazione medico - sportiva italiana,  o
da  personale  sanitario  delle   strutture   pubbliche   o   private
convenzionate che esercita in tali ambiti la  professione  di  medico
specializzato in medicina dello sport. La  mancata  presentazione  di
tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso; 
      b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi  da
quella di convocazione agli accertamenti sanitari  da  una  struttura
sanitaria  pubblica,  anche   militare,   o   privata   convenzionata
attestante la recente  effettuazione  dell'accertamento  dei  markers
virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti  HCV.  La  mancata
presentazione di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto; 
      d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  C,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
modello sara' presentato  dal  candidato  alla  commissione  per  gli
accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto  certificato
determinera'  l'esclusione  del  concorrente   dal   concorso.   Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      e)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi  dalla  data
di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante  l'esito  del
test  per  l'accertamento  della  positivita'   per   anticorpi   HIV
determinato con test  ELISA  di  3ª  o  4ª  generazione.  La  mancata
presentazione  di   tale   referto   comportera'   l'esclusione   del
concorrente dal concorso. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere  presentata  in  originale  o  in  copia  conforme.   I   soli
concorrenti risultati vincitori del concorso -  entro  trenta  giorni
dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il  certificato
anamnestico delle vaccinazioni effettuate,  rilasciato  da  strutture
sanitarie pubbliche. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) referto attestante l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata entro i tre mesi precedenti la data  di  presentazione.
La  mancata   presentazione   di   detto   certificato   determinera'
l'esclusione della concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  entro  i  cinque  giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle  prove  medesime.
Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti  al
successivo art. 9, comma 2 al test  di  gravidanza,  che  escluda  la
sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira'
alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica
e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 9, comma 3. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme. 
    4. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di  salto,  sia
per  i  concorrenti  di  sesso  maschile  sia  per  quelli  di  sesso
femminile, al fine di  rendere  piu'  omogeneo  l'andamento  di  tali
prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle  stesse  e
per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il
medesimo allegato E contiene disposizioni circa i  comportamenti  che
dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per  le  ipotesi
di esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi
durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento  anche
di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due  categorie
di  concorrenti,  rispettivamente,  nei  precedenti  commi  4   e   5
determinera'  giudizio  di  inidoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso.  Il  superamento  dei  due  esercizi  obbligatori,  invece,
determinera' giudizio di idoneita' alle prove  di  efficienza  fisica
senza attribuzione di alcun punteggio incrementale.  In  tal  caso  i
concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli  esercizi
facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato
nel gia' citato allegato E al presente decreto. 
    5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera' la validita' delle certificazioni di  volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale; 
      b) avviera' senza indugio alla competente commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza  sara'  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione   del
provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3; 
      c) sottoporra' i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      d) attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi  gli  esercizi  facoltativi  il   punteggio   corrispondente
indicato nel  gia'  citato  allegato  E  al  presente  decreto.  Tale
punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i  2
punti, sara' comunicato seduta stante ai  concorrenti  e  concorrera'
alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13».