IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                del corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
le disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva  dello
strumento militare in professionale; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, che prevede la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di  leva  e  la  disciplina  dei
volontari in ferma prefissata, nonche' la delega al  Governo  per  il
conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto dirigenziale della  Direzione  Generale  per  il
personale militare (DGPM) 15 febbraio 2010, n. 18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami»  -  n.  14
del 19 febbraio 2010, con cui  e'  stato  emanato  un  bando  per  il
reclutamento straordinario di 359 unita' nei ruoli dei  volontari  di
truppa in servizio permanente della Marina militare, di cui  220  nel
Corpo equipaggi militari marittimi e 139 nel Corpo delle  capitanerie
di porto; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109  che  ha  previsto  che  la
carenza accertata, totale  o  parziale,  del  deficit  di  G6PDH  non
costituisce causa di esclusione dal reclutamento nelle Forze armate; 
    Visto il decreto  dirigenziale  9  agosto  2010  della  Direzione
generale della sanita' militare,  recante  modifiche  alla  direttiva
tecnica  riguardante  l'accertamento  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e  alla
direttiva tecnica per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la direttiva applicativa  della  Direzione  generale  della
sanita' militare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre
2010, che ha previsto che  all'atto  delle  visite  mediche  tutti  i
candidati dovranno esibire un certificato medico di buona salute, che
attesti  la  presenza/assenza  di  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti; 
    Tenuto conto che le visite previste  per  tutti  i  candidati  in
servizio sono  state  gia'  effettuate,  applicando  le  disposizioni
precedentemente vigenti in materia di reclutamento di soggetti fabici
nelle Forze armate; 
    Considerato che  occorre,  pertanto,  modificare  le  premesse  e
l'art.  7  del  bando,  prevedendo  la  produzione   del   menzionato
certificato di stato di buona salute da parte di tutti i candidati in
congedo convocati per gli accertamenti psico-fisici; 
    Visto il decreto del Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto n. 810 del 20  luglio  2010,  con  il  quale  all'Ammiraglio
ispettore (CP) Brusco Marco, Vice Comandante generale del Corpo delle
capitanerie  di  porto  e'  attribuita  la  delega  all'adozione,  di
concerto con autorita' di pari rango della DGPM e nei  casi  previsti
dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del  personale
militare del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto l'articolo 1 del decreto dirigenziale della DGPM 22  giugno
2010, concernente la delega al Vice Direttore generale,  Generale  di
divisione  aerea  Roberto  Zappa,  all'adozione  di  taluni  atti  di
gestione amministrativa in materia, tra l'altro, di reclutamento  del
personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Tra le premesse del citato decreto interdirigenziale n. 18 del 15
febbraio  2010,  prima  degli  ultimi  tre  visti,  sono  inseriti  i
seguenti: 
      Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 che ha  previsto  che  la
carenza accertata, totale  o  parziale,  del  deficit  di  G6PDH  non
costituisce causa di esclusione dal reclutamento nelle Forze armate; 
      Visto il decreto dirigenziale 9  agosto  2010  della  Direzione
generale della sanita' militare,  recante  modifiche  alla  direttiva
tecnica  riguardante  l'accertamento  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che sono causa di non idoneita'  al  servizio  militare  e
alla direttiva  per  delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
      Vista la direttiva applicativa della Direzione  generale  della
sanita' militare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre
2010, che ha previsto che  all'atto  delle  visite  mediche  tutti  i
candidati dovranno esibire un certificato medico di buona salute, che
attesti  la  presenza/assenza  di  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti;