IL RETTORE 
 
    Visti gli articoli 22 e 41 dello statuto  dell'Universita'  degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2  ottobre  1996,  n.
4649, e pubblicato nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996,  n.  242,
modificato  con  decreto  rettorale  12  dicembre  1997,   n.   5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 23 dicembre 1997, n. 298,  con  decreto  rettorale  30
ottobre 2000, n. 5089,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n.  261,
con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del  3  aprile
2003, n. 78,  con  decreto  rettorale  30  dicembre  2008,  n.  4522,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 9 gennaio 2009, n. 6 e con decreto rettorale 3  agosto
2010, n. 2414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - del 16 agosto 2010, n. 190; 
    Visto l'art. 7 del regolamento didattico di Ateneo,  emanato  con
decreto rettorale 1° aprile 2008, rep. n. 1043, prot. n. 19161; 
    Visto il decreto rettorale 2  luglio  2009,  n.  3260,  prot.  n.
34003, con il quale e' stato emanato il regolamento studenti; 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  che  demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di  accesso  e  di
conseguimento del titolo, gli  obiettivi  formativi  ed  il  relativo
programma di studi, la durata,  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento  e  l'importo  delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n.
315; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile  1999,  n.  224,  con  il
quale e' stato emanato il  regolamento  ministeriale  in  materia  di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di idoneita'  delle  sedi,  conferendo  agli  atenei  il  compito  di
istituire con  decreto  rettorale  i  corsi  previa  valutazione  dei
requisiti di idoneita'  delle  sedi,  di  determinare  gli  obiettivi
formativi e i programmi di studio, di disciplinare  le  modalita'  di
accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i  contributi  per
l'accesso e la frequenza; 
    Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile  1990  che
fissa il limite  del  reddito  personale  complessivo  lordo  per  la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30  novembre  1989,
n. 398; 
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella  seduta  del  15  febbraio  2001,  ha  commisurato  il   limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della  borsa  di  studio
all'ammontare della stessa; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172; 
    Visto il decreto ministeriale 18  giugno  2008,  registrato  alla
Corte dei conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n.  62,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  14
ottobre 2008, n. 241; 
    Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, rep. n. 1428, prot.  n.
32928,  con  il  quale  e'  stato  emanato,   in   attuazione   delle
disposizioni normative contenute nell'art. 4  della  legge  3  luglio
1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.  224,  il
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca; 
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella seduta del 5 marzo  2009,  ha  disposto  la  rimodulazione  del
contributo per l'accesso e la frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca  con  sede  amministrativa  presso  l'Ateneo,  prevedendo  la
graduazione dello stesso su base  I.S.E.E.  e  determinando  altresi'
l'importo delle singole fasce di contribuzione; 
    Considerate le proposte avanzate dalle  strutture  dipartimentali
relative all'istituzione dei corsi di dottorato di  ricerca  e  delle
scuole dottorali  di  afferenza  aventi  sede  amministrativa  presso
l'Universita' degli studi di Salerno; 
    Acquisito il parere espresso dal  nucleo  di  valutazione,  nella
seduta del 9 luglio 2010, in ordine alla verifica  dei  requisiti  di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti; 
    Visto il decreto rettorale 16 luglio 2010, rep. n. 2202, prot. n.
33527, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA,
con il compito di  provvedere  alla  valutazione  delle  proposte  di
istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali  e  di  procedere
alla ripartizione delle borse di studio; 
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella  seduta  del  29  luglio  2010,  ha  determinato   le   risorse
economico-finanziarie  da  destinare  alle  predette  scuole  ed   ha
autorizzato la relativa spesa, mediante utilizzo della disponibilita'
esistente sul capitolo di spesa  AF.01.05.03  «Borse  di  studio  per
dottorati di ricerca», per il finanziamento di settantotto  borse  di
studio di durata triennale; 
    Considerato  che   la   regione   Campania,   nell'ambito   della
programmazione regionale FSE Campania 2007/2013 Asse  IV  -  Capitale
umano, ha approvato  un  intervento  triennale  denominato  «Percorsi
universitari    finalizzati    all'incentivazione    della    ricerca
scientifica,  dell'innovazione  e  del  trasferimento  tecnologico  -
tipologia  progettuale  dottorati   di   ricerca»   consistente   nel
finanziamento di borse di studio aggiuntive connesse  alla  frequenza
di corsi di dottorato di ricerca aventi  sede  amministrativa  presso
uno degli atenei presenti in regione; 
    Rilevato che l'Ateneo ha presentato diciannove  progetti  per  il
finanziamento di tali borse di studio aggiuntive; 
    Riscontrato che la regione Campania, con decreto dirigenziale  n.
304 del 30 agosto 2010, ha approvato la graduatoria  formulata  dalla
relativa commissione  esaminatrice,  finanziando  otto  dei  suddetti
progetti ed attribuendo all'Ateneo trentatre borse di studio; 
    Ritenuto di destinare undici borse di studio all'istituzione  del
XII  ciclo  -  nuova  serie   delle   scuole   dottorali   con   sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno le  quali,
pertanto, concorrono alla determinazione del  numero  complessivo  di
borse di studio finanziate dall'Ateneo; 
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella seduta del 25 novembre 2010, ha preso  atto  del  finanziamento
regionale,  dando  mandato  al  magnifico  rettore  in  ordine   alla
sottoscrizione dell'atto di concessione; 
    Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA; 
    Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del 9 dicembre 2010, ha approvato l'istituzione del XII ciclo - Nuova
serie delle scuole di dottorato di ricerca, con  sede  amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Salerno; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    E' istituito il XII ciclo - Nuova serie delle scuole di dottorato
di ricerca aventi  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli
studi di Salerno. 
    Sono indetti pubblici concorsi, per esami,  per  l'ammissione  ai
corsi di dottorato di ricerca  afferenti  alle  scuole  dottorali  di
seguito indicate (per ciascun dottorato sono indicati: la durata  del
corso, la scuola di afferenza, i posti messi a concorso e  il  numero
delle borse di studio, le sedi consorziate). 
    Le attivita'  formative  di  studio  e  di  ricerca  relative  ai
suddetti corsi avranno decorrenza a far data dal 1°  gennaio  2011  e
sino al 31 dicembre 2014. 
    I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici  di
ricerca o da qualificate strutture produttive private. 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico