IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante  le  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e
controllo; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare» ed, in  particolare,  l'art.  2187
concernente la disciplina dei procedimenti  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del citato codice; 
    Visto il decreto dirigenziale della  Direzione  generale  per  il
personale militare (DGPM) n. 27  del  2  settembre  2010,  pubblicato
nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale n. 72 del  10  settembre
2010, con cui e' stato emanato un bando di reclutamento, per il 2011,
di  600  volontari  in  ferma  prefissata  di   un   anno   (VFP   1)
nell'Aeronautica militare; 
    Visto l'art. 1, comma 5 del citato decreto dirigenziale n. 27 del
2 settembre 2010, che prevede la possibilita' di apportare  modifiche
allo stesso bando; 
    Preso atto di alcune pronunce giurisprudenziali che hanno accolto
i ricorsi presentati da candidati esclusi per non  avere  inviato  la
domanda di partecipazione come VFP 1  a  mezzo  di  raccomandata  con
avviso di ricevimento; 
    Ritenuto pertanto di  eliminare  i  riferimenti  alle  esclusioni
delle domande non inviate a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento di cui agli articoli 3, comma 2 e 5, comma 1, lettera  d)
del citato decreto dirigenziale n. 27 del 2 settembre 2010; 
    Considerato che occorre eliminare la previsione di  cui  all'art.
17, comma 1 del citato decreto dirigenziale n.  27  del  2  settembre
2010, a seguito delle modifiche normative  introdotte  dall'art.  12,
comma  12-undecies  del  decreto-legge  n.  78  del  31  maggio  2010
convertito  con  modifiche  nella  legge  30  luglio  2010,  n.  122,
concernente interventi in maniera pensionistica; 
    Considerato che occorre apportare  delle  variazioni  al  modello
della domanda di cui all'allegato A del citato  decreto  dirigenziale
n. 27 del 2 settembre  2010,  per  porre  rimedio  ad  alcuni  errori
materiali verificatesi nella stesura dello stesso ed  evidenziare  le
conseguenze amministrative derivanti  da  dichiarazioni  mendaci  dei
candidati; 
    Visto l'art. 1 del decreto  dirigenziale  della  DGPM  22  giugno
2010, con il quale al Vice Direttore generale della DGPM, Generale di
divisione  aerea  ZAPPA  Roberto,  e'  stata  attribuita  la   delega
all'adozione di taluni atti di gestione  amministrativa  in  materia,
tra l'altro, di reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e
dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Per le motivazioni citate nelle premesse, l'art. 3, comma  2  del
decreto dirigenziale n. 27 del 2 settembre 2010 e' cosi' modificato: 
      La domanda deve essere inviata alla Direzione per l'impiego del
personale militare dell'Aeronautica (DIPMA) - 4° Ufficio - 5ª sezione
- casella postale n. 4232 - via Taranto, n. 11 - 00182 - Roma a mezzo
raccomandata, entro i termini di scadenza  di  presentazione  fissati
per ciascun blocco. A tal fine fa fede la data  apposta  dall'ufficio
postale accettante.