IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1995, concernente
l'adeguamento della retta a carico delle famiglie degli allievi delle
Scuole militari dell'Esercito e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti
della scuola secondaria;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente delega al
Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare, integrata con il decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al
servizio militare;
Vista la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione
generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministro della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei
debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
"codice dell'ordinamento militare";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare", come modificato ed integrato dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate
e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto
2010 - impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in
data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio
2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche
sopracitate, emanate dalla medesima Direzione generale in data 5
dicembre 2005;
Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle
Scuole militari "Nunziatella" in Napoli e "Teulie'" in Milano, alla
Scuola navale militare "Francesco Morosini" in Venezia ed alla Scuola
militare aeronautica "Giulio Douhet" in Firenze per l'anno scolastico
2011-2012;
Considerato che alla Scuola militare "Teulie'" di Milano e'
possibile ammettere allievi, oltre che al liceo classico ed al liceo
scientifico, anche al liceo scientifico europeo;
Considerato che, per problematiche di carattere infrastrutturale,
nel concorso per l'ammissione alle Scuole militari "Nunziatella" e
"Teulie'", potranno essere ammessi al massimo 15 (quindici)
concorrenti di sesso femminile per ciascuna sede;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'effettuazione di una
prova preliminare cui sottoporre tutti i partecipanti ai concorsi
indetti con il presente decreto, con riserva di disporre che detta
prova non avra' luogo, per motivi di economicita' e di speditezza
dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per
uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile
con le esigenze di selezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2011-2012 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi 275
(duecentosettantacinque) giovani ai licei annessi alle Scuole
militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare ed alla Scuola
militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza
armata, sede ed ordine di studi:
a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo
all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1) "Nunziatella" di Napoli:
- 1° liceo classico: posti 32 (trentadue);
- 3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto).
Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla
Scuola militare "Nunziatella" non piu' di 15 (quindici) concorrenti
di sesso femminile, di cui 6 (sei) al liceo classico e 9 (nove) al
liceo scientifico;
2) "Teulie'" di Milano:
1° liceo classico: posti 20 (venti);
3° liceo scientifico: posti 40 (quaranta);
3° liceo scientifico europeo: posti 20 (venti).
Per quanto esplicitato in premessa, potranno essere ammessi alla
Scuola militare "Teulie'" non piu' di 15 (quindici) concorrenti di
sesso femminile, di cui 3 (tre) al liceo classico, 8 (otto) al liceo
scientifico e 4 (quattro) al liceo scientifico europeo;
b) posti 75 (settantacinque) per il concorso relativo
all'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco Morosini",
cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 25 (venticinque);
2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta);
c) posti 40 (quaranta) per il concorso relativo all'ammissione
alla Scuola militare aeronautica "Giulio Dohuet", cosi' ripartiti:
1) 1° liceo classico: posti 20 (venti);
2) 3° liceo scientifico: posti 20 (venti).
2. Se i posti per uno dei licei di cui al precedente comma 1,
lettera a), disponibili per vincitori di sesso femminile, non saranno
ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei nella relativa
graduatoria di merito, si potra' procedere, nel rispetto dell'ordine
di graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati
vincitori di sesso femminile nelle rimanenti graduatorie senza che
venga comunque superato il numero complessivo di 15 (quindici) unita'
per sede. Inoltre, i posti disponibili per il liceo scientifico
europeo eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti
idonei potranno essere ricoperti dai concorrenti idonei non vincitori
iscritti nella graduatoria per il liceo scientifico, sempreche' lo
gradiscano, secondo l'ordine della graduatoria medesima, e viceversa.
3. Dei posti messi a concorso per ciascun ordine di studi il 50%
e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali
che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti
civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o
infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
4. I posti riservati di cui al precedente comma 3 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il
personale militare la facolta' di revocare o annullare il bando di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di
modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di
sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in
ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero
in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso
l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª serie speciale.