IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  30   aprile   1999,   n.   224,
«Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca»; 
    Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo
alle modifiche del regolamento recante norme concernenti  l'autonomia
didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 509/1999; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del  24
giugno 2008, relativa al contributo di ammissione  per  studenti  non
comunitari soggiornanti all'estero; 
    Visto  il  Regolamento  dei  Corsi  di   dottorato   di   ricerca
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto
rettorale n. 025436 del  4  maggio  2009  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto  lo  Statuto  dell'Universita'  degli  Studi  di  Milano  -
Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 20723 del 19 dicembre  2007
e pubblicato nel supplemento ordinario n. 20,  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2008; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n.  240  «Norme  in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del  22
marzo 2011, relativa a tasse e contributi per i Corsi di Dottorato di
ricerca per l'a.a. 2011/2012; 
    Viste le delibere del Senato  Accademico  dell'Universita'  degli
Studi di Milano - Bicocca nelle sedute del 4 aprile e 2  maggio  2011
relative all'istituzione dei Corsi di Dottorato di  ricerca  -  XXVII
ciclo - aventi sede amministrativa presso l'Universita'  degli  studi
di Milano - Bicocca; 
    Vista   la   delibera   del    Consiglio    di    Amministrazione
dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del  24
maggio 2011, relativa al finanziamento  delle  borse  di  studio  dei
Corsi di Dottorato di ricerca - XXVII ciclo; 
    Visto il decreto rettorale n.  1074/2011  prot.  9165/11  del  12
aprile 2011 con il quale sono state attribuite ai Corsi di  Dottorato
di ricerca le borse del Fondo Giovani esercizio finanziario 2010; 
    Visto il decreto rettorale n.  1595/2011  prot.  14271/11  dell'8
giugno 2011 con il quale sono stati istituiti i Corsi di Dottorato di
ricerca (XXVII ciclo) aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Milano-Bicocca; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Sono indetti presso l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca
pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti Corsi di Dottorato  di
ricerca   (XXVII   ciclo),   aventi   sede   amministrativa    presso
l'Universita' degli Studi di  Milano-Bicocca,  il  cui  inizio  delle
attivita' didattiche e' previsto a novembre 2011. 
    Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, la  Scuola
di  Dottorato  di  afferenza,  il  numero   complessivo   dei   posti
disponibili, il  numero  delle  borse  di  studio,  le  modalita'  di
svolgimento  delle  prove   di   ammissione,   eventuali   posti   in
soprannumero previsti per particolari categorie, la possibilita'  per
i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua  italiana  o
in un'altra lingua. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Per i corsi di dottorato afferenti alla Scuola di Scienze qualora
non sia possibile attribuire  borse  finanziate  dall'Universita'  di
Milano - Bicocca non vincolate ad uno specifico progetto di ricerca a
causa di mancanza di idonei nella corrispondente graduatoria, e fatto
salvo quanto previsto da ciascun  corso  ad  eventuale  beneficio  di
ammessi in soprannumero, si procedera' come segue: le borse  verranno
attribuite secondo una graduatoria generale di merito,  compilata  in
base al punteggio ottenuto al concorso di ammissione,  e  formata  da
tutti coloro i quali risultino gia'  iscritti  senza  borsa  ai  vari
corsi di dottorato afferenti alla Scuola. 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche'  le
comunicazioni relative pervengano entro la  data  della  prima  prova
d'esame.  L'aumento  delle   borse   di   studio   puo'   determinare
l'incremento dei posti  globalmente  messi  a  concorso.  Il  mancato
perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei  tempi
stabiliti, determina  la  mancata  attribuzione  delle  borse  e,  di
conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso. 
    Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2  del
Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca d'ateneo,  per  ciascun
Corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa,  non  piu'
di due titolari di assegno di ricerca.