IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca»; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo alle modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 509/1999; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 24 giugno 2008, relativa al contributo di ammissione per studenti non comunitari soggiornanti all'estero; Visto il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 025436 del 4 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni; Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 20723 del 19 dicembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 20, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2008; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 22 marzo 2011, relativa a tasse e contributi per i Corsi di Dottorato di ricerca per l'a.a. 2011/2012; Viste le delibere del Senato Accademico dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nelle sedute del 4 aprile e 2 maggio 2011 relative all'istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca - XXVII ciclo - aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano - Bicocca; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 24 maggio 2011, relativa al finanziamento delle borse di studio dei Corsi di Dottorato di ricerca - XXVII ciclo; Visto il decreto rettorale n. 1074/2011 prot. 9165/11 del 12 aprile 2011 con il quale sono state attribuite ai Corsi di Dottorato di ricerca le borse del Fondo Giovani esercizio finanziario 2010; Visto il decreto rettorale n. 1595/2011 prot. 14271/11 dell'8 giugno 2011 con il quale sono stati istituiti i Corsi di Dottorato di ricerca (XXVII ciclo) aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca; Decreta: Art. 1 Sono indetti presso l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti Corsi di Dottorato di ricerca (XXVII ciclo), aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, il cui inizio delle attivita' didattiche e' previsto a novembre 2011. Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, la Scuola di Dottorato di afferenza, il numero complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, eventuali posti in soprannumero previsti per particolari categorie, la possibilita' per i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua italiana o in un'altra lingua. Parte di provvedimento in formato grafico Per i corsi di dottorato afferenti alla Scuola di Scienze qualora non sia possibile attribuire borse finanziate dall'Universita' di Milano - Bicocca non vincolate ad uno specifico progetto di ricerca a causa di mancanza di idonei nella corrispondente graduatoria, e fatto salvo quanto previsto da ciascun corso ad eventuale beneficio di ammessi in soprannumero, si procedera' come segue: le borse verranno attribuite secondo una graduatoria generale di merito, compilata in base al punteggio ottenuto al concorso di ammissione, e formata da tutti coloro i quali risultino gia' iscritti senza borsa ai vari corsi di dottorato afferenti alla Scuola. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le comunicazioni relative pervengano entro la data della prima prova d'esame. L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Il mancato perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei tempi stabiliti, determina la mancata attribuzione delle borse e, di conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso. Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca d'ateneo, per ciascun Corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa, non piu' di due titolari di assegno di ricerca.