IL RETTORE 
 
    Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 21 agosto 1984, sulle norme in materia di  borse
di studio e dottorato  di  ricerca  nelle  Universita'  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Vista la  legge  30  novembre  1989,  n.  398,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del  14  dicembre  1989  recante  norme  in
materia di borse di studio universitarie e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Genova,  emanato
con decreto rettorale n. 18 del 20 dicembre  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1995 e successive modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 4 della legge 3  luglio  1998,  n.  210,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio  1998,  che  demanda  la
disciplina del dottorato di ricerca ai singoli  Atenei,  i  quali  vi
provvedono con appositi regolamenti; 
    Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1999, con cui e'  stato
emanato il Regolamento in materia  di  dottorato  di  ricerca  e  che
determina i criteri generali ed i requisiti di idoneita'  delle  sedi
ai fini dell'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca; 
    Visto il Decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio 2001, contenente le disposizioni legislative in  materia  di
documentazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il Decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio
2001, relativo all'uniformita' di trattamento sul diritto agli  studi
universitari ai sensi dell'art. 4 della legge  2  dicembre  1991,  n.
390; 
    Visto il Regolamento di  Ateneo  per  gli  Studenti  emanato  con
decreto rettorale n. 228 del 25 settembre 2001 e successive modifiche
ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2003,  n.  198,  recante
«Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita'  degli
studenti» ed in particolare l'art. 3, come modificato  dai  DD.MM.  9
agosto 2004 e 3 novembre 2005; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266  del  26  novembre  2004,  contenente
modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti   l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre
1999, n. 509; 
    Visto il Decreto Rettorale n. 1199 del 22 gennaio 2007 recante il
Regolamento delle Scuole di  dottorato  di  ricerca  dell'Universita'
degli studi di Genova e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il  Decreto  Ministeriale  18  giugno  2008  con  il  quale
l'importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di
ricerca e' stato fissato in  Euro  13.638,47  al  lordo  degli  oneri
previdenziali a carico del percipiente; 
    Vista la  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 recante norme in materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario; 
    Viste le proposte di attivazione dei dottorati di ricerca - XXVII
ciclo - con sede amministrativa presso l'Universita' degli  studi  di
Genova presentate dai Dipartimenti e dalle  competenti  strutture  di
coordinamento della ricerca universitaria determinate dallo Statuto; 
    Vista la nota del Ministero dell'Istruzione,  dell'Universita'  e
della Ricerca prot. n. 545 del 4 marzo 2011, con la quale sono  state
assegnate 22 borse di studio di dottorato di  ricerca  per  il  XXVII
ciclo; 
    Vista la delibere del  Senato  Accademico  nelle  sedute  del  17
maggio 2011 e del 19 luglio 2011; 
    Viste la delibera del Consiglio di Amministrazione  nella  seduta
del 18 maggio 2011; 
    Acquisito il parere del  Nucleo  di  Valutazione  di  Ateneo  per
l'efficienza e l'efficacia nelle sedute  del  16  maggio  2011  e  13
luglio 2011; 
    Viste  le  convenzioni  stipulate  con  altri  Atenei  per  corsi
consorziati e con Enti esterni  per  il  finanziamento  di  borse  di
studio; 
    Viste le delibere dei Dipartimenti dell'Universita'  degli  studi
di Genova per il finanziamento di borse di studio; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Attivazione 
 
 
    1. E' indetto pubblico concorso  per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato di ricerca - XXVII Ciclo - di  durata  triennale  con  sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Genova,  riportati
nell'allegato A. 
    2. Il concorso si svolgera' secondo una delle seguenti modalita',
indicate per ciascun corso nell'allegato A: 
      per titoli; 
      per esame; 
      per titoli ed esame; 
      per titoli e colloquio. 
    3. Ai sensi del  presente  bando  per  titoli  si  intendono:  le
informazioni contenute nella domanda e nel curriculum, le lettere  di
referenza,   il   progetto   di   ricerca,   gli   ulteriori   titoli
rispettivamente di cui all'art. 3, commi 2 lettera d), 3, 4 e 5. 
    4. I corsi sono organizzati in Scuole di  dottorato  di  ricerca.
Per  ogni  Scuola  sono  individuati  il  Direttore  ed  il  relativo
Dipartimento o altra struttura di coordinamento della ricerca. Per  i
corsi sono individuati il Coordinatore ed il relativo Dipartimento  o
altra struttura di coordinamento della ricerca, il numero dei  posti,
le borse di studio con la precisazione dei soggetti finanziatori, gli
eventuali  posti  riservati  e  in  soprannumero  per  cittadini  non
comunitari residenti all'estero e l'ambito di indagine prioritario al
quale dovra' corrispondere l'attivita' di ricerca del vincitore della
borsa, per le borse finanziate dal Ministero per effetto del  decreto
ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e successive modifiche. Nel caso
di Scuole e di corsi di dottorato consortili ai  sensi  dell'art.  2,
comma 3 del Regolamento delle Scuole  di  dottorato  dell'Universita'
degli studi di Genova, e'  evidenziato  l'eventuale  rilascio  di  un
titolo congiunto e sono comunque precisate le sedi  universitarie  di
riferimento. L'importo dei contributi per l'accesso e la frequenza e'
indicato per ogni Scuola. 
    5. Il numero delle borse di studio puo'  essere  aumentato  sulla
base di appositi accordi con soggetti pubblici e privati da definirsi
entro il termine di scadenza del bando. 
    6. Le  convenzioni  indicate  nell'allegato  A  sono  gia'  state
stipulate o sono in fase di stipula. 
    7. L'aumento del numero delle borse puo' determinare l'incremento
del numero dei dottorandi iscrivibili, fermo restando che  il  numero
massimo di posti non puo' essere superiore al doppio del numero delle
borse a vario titolo attivate per il corso di dottorato  di  ricerca.
Sono esclusi dal computo i posti soprannumerari di  cui  al  comma  4
dell'art. 6 del Regolamento delle  Scuole  di  dottorato  di  ricerca
dell'Universita' degli studi di Genova. 
    8. Le informazioni, riferite a ogni singolo corso, concernenti il
calendario, i contenuti e le modalita' di svolgimento delle prove,  i
temi di ricerca e le lingue straniere tra le quali puo' essere scelta
quella con cui sostenere le prove, sono  pubblicate  nell'allegato  A
del presente bando ed eventualmente  aggiornate/rettificate  mediante
diffusione   sul   sito   internet    dell'Ateneo,    alla    pagina:
http://www.studenti.unige.it/postlaurea/dottorati/