IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre
2007, n. 244»;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
Visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici,
gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Universita' e
negli Istituti superiori»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni sull'ordinamento didattico
universitario»;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n. 980, e successive modificazioni, recante «Approvazione del
regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di biologo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001,
n. 195, concernente «Regolamento recante modifica al decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della
professione di biologo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n. 981, e successive modificazioni, recante «Approvazione del
regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
della professione di geologo»;
Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del 13 gennaio 1992,
concernenti rispettivamente «Regolamento recante norme sul tirocinio
pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo» e
«Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo»;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale»;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1997, n. 158, recante
«Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale»;
Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante «Ordinamento della
professione di assistente sociale e istituzione dell'albo
professionale»;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155, concernente
«Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000 recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000 recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,
concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti»;
Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito nella
legge 1° agosto 2002, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in
materia di accesso alle professioni»;
Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella
legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni urgenti per le
universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali»;
Udito il parere del Consiglio Universitario Nazionale espresso
nell'adunanza del 14 dicembre 2011;
Ordina:
Art. 1
Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2012 la prima e la
seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior, chimico e chimico
iunior, ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo,
dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,organizzativi
e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla
persona e alla comunita', dottore agronomo e dottore forestale,
agronomo e forestale iunior e biotecnologo agrario, assistente
sociale specialista e assistente sociale.
Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito
per ciascuna sessione dai Rettori delle singole universita' in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.