IL VICE DIRETTORE GENERALE 
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione per gli ufficiali di complemento e per  gli  appartenenti
al ruolo dei marescialli delle corrispondenze tra Armi, Corpi, ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la nomina ad ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli  speciali
dell'Esercito; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83  concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2012-2014; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 impartita dalla Direzione generale  della  sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative  dell'amministrazione  difesa,  il   reclutamento   del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Ravvisata, pertanto, la necessita' di indire  tre  concorsi,  per
titoli ed  esami,  per  il  reclutamento  di  ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,  nel  ruolo  speciale
dell'Arma dei trasporti e dei materiali  dell'Esercito  e  nel  ruolo
speciale del Corpo di commissariato dell'Esercito per l'anno 2012; 
    Ritenuto che il sempre maggiore impegno  delle  Forze  armate  in
contesti   operativi   internazionali   richieda    quale    elemento
indispensabile del bagaglio tecnico-professionale  dell'ufficiale  in
servizio permanente la conoscenza della lingua inglese sin dalla fase
iniziale della sua carriera  e  che  appare  pertanto  indispensabile
appurarne la conoscenza anche in fase di reclutamento; 
    Considerato che  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  previsti
decreti applicativi appare necessario  improntare  l'attivita'  della
Direzione generale per il personale militare ai principi di carattere
generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare,
l'art. 18, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Ministero della  difesa  n.  32/2011  del  4
ottobre 2011, concernente la sua nomina  a  Vice  Direttore  generale
della Direzione generale per il personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento di 70 (settanta)  ufficiali  in
servizio permanente  nel  ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni  dell'Esercito,   con
riserva di 11 (undici)  posti  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di 53 (cinquantatre) posti a favore degli appartenenti al  ruolo  dei
marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento di 14  (quattordici)  ufficiali
in servizio permanente nel ruolo speciale dell'Arma dei  trasporti  e
dei materiali dell'Esercito, con riserva di 2 (due)  posti  a  favore
del coniuge e dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio e con riserva di 11  (undici)  posti  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di  12  (dodici)  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  commissariato
dell'Esercito, con riserva di 2 (due) posti a favore  del  coniuge  e
dei figli superstiti ovvero  dei  parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze  armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
e con riserva di 9 (nove) posti a favore degli appartenenti al  ruolo
dei marescialli; 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati sottotenenti  in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli ufficiali inferiori delle forze  di  completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande ed  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo art. 16 -  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero  dei  posti,  sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento   delle
attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al  corso  applicativo
dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In  tal   caso   l'Amministrazione   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 
    5.  La  predetta  Direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente ad un rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse.  In  tal  caso,  sara'  dato   avviso   nei   siti   internet
www.difesa.it/concorsi,   www.esercito.difesa.it,   definendone    le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.