IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed in particolare l'articolo 68 concernente la riduzione e rimodulazione degli organici; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 maggio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 15 settembre 2006, concernente l'incremento di 152 unita' dell'organico del ruolo ispettori della Guardia di finanza; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visti gli articoli 636, 794, 861, 864, 867, 1033, 1494, 1495, 1798, 1929, 1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147, 2151 e 2157 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la convenzione tra l'Universita' degli studi di L'Aquila e il Comando Generale della Guardia di finanza, datata 24 maggio 2010; Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari: - a 30 unita', a favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; - a 15 unita', a favore dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010, sempreche' in possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente bando; Considerata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso, Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto, per l'anno accademico 2013/2014, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione all'85° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di: a) n. 267 allievi marescialli del contingente ordinario; b) n. 30 allievi marescialli del contingente di mare, cosi' suddivisi: 1) n. 8 per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando»; 2) n. 18 per la specializzazione «tecnico di macchine»; 3) n. 4 per la specializzazione «tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta». 2. Dei 267 posti per il contingente ordinario: a) 30 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; b) 15 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. Sei dei 18 posti disponibili per il contingente di mare, specializzazione «tecnico di macchine», sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli, dalle Autorita' di cui all'articolo 2, comma 3, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'. 4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, e conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non e' ammessa per piu' di due volte. 6. Qualora taluno dei posti di cui al presente articolo non possa essere assegnato per mancanza di candidati idonei per il contingente ordinario o per una o piu' specialita' del contingente di mare, le unita' disponibili sono compensate, secondo le esigenze dell'Amministrazione, tra gli altri posti a concorso. 7. I posti non coperti, al termine della compensazione di cui al comma 6, sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, secondo le percentuali e l'ordine in esso stabilito. 8. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla; b) una prova scritta di composizione italiana; c) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; d) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; e) una prova orale di cultura generale; f) un esame facoltativo in una o piu' lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta; g) una prova facoltativa di informatica. 9. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.