IL SEGRETARIO GENERALE Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e successive modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; Visto, in particolare, l'art. 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dall'art. 82, commi 1 e 9, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'art. 3, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, che prevede, per l'istituzione di borse di studio a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti, un'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998; Visto, altresi', l'art. 5, della citata legge n. 407 del 1998, secondo cui con uno o piu' regolamenti sono dettate le norme di attuazione della medesima legge; Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio 2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita' di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici gia' previsti in favore delle vittime della criminalita' e del terrorismo, a norma dell'art. 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, recante Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 2001 per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere, nonche' dei loro superstiti, emanato in attuazione del citato art. 5, della legge n. 407 del 1998, nell'ambito del quale e' individuato il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato dall'art. 4 della stessa legge n. 407 del 1998; Visti, in particolare, gli articoli 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009, secondo cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che le relative graduatorie sono approvate da un'apposita Commissione istituita presso la medesima Presidenza del Consiglio; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare e in particolare l'art. 1837, comma 1, che dispone che nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marinamilitare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell' art. 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e l'art. 1904, secondo cui al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilita' e finanza pubblica) e, in particolare, gli articoli 21, commi 5, 7 e 8, e 23, concernenti il bilancio di previsione dello Stato, con particolare riguardo alla disciplina delle spese rimodulabili; Visto l'art. 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilita' per l'anno 2011), per effetto del quale, in attuazione delle previsioni di cui alla citata legge n. 196 del 2009, lo stanziamento previsto per l'anno finanziario 2010 pari ad euro 1.032.914, a valere sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'universita', e' stato rideterminato, per l'esercizio finanziario 2011, in € 448.990,00 e per l'esercizio finanziario 2012 in € 483.339,00; Visto l'art. 14, comma 2-sexies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito in legge 24 febbraio 2012, n. 14 che ha autorizzato la spesa aggiuntiva di 301.483,00 euro per l'anno 2012, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' delle vittime del dovere e dei figli e orfani delle vittime; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2012 che dispone la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'art. 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero ed in particolare per il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ove la riduzione ammonta, per l'anno 2013, ad euro 20.159.077,00 come indicato nella tabella che costituisce parte integrante del decreto stesso; Visto l'art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'art. 23, comma 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali; Vista la nota del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in data 18 dicembre 2012, prot. n. 2994, con cui e' stata comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la consistenza dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Universita', pari ad € 500.623,00; Preso atto della insufficienza delle risorse disponibili sul pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'universita' per l'anno 2013, per la copertura delle borse di studio secondo il numero e gli importi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo in data 25 febbraio 2013, n. 3912 P-4.8.1.9.1, con la quale e' stato richiesto al competente Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio un parere in ordine alla possibilita' di assegnare le borse di studio nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'universita', tenuto conto dell'intervenuta riduzione ad opera della legislazione vigente; Visto il parere reso dal sopra citato Dipartimento con nota in data 5 marzo 2013, prot. n. 51782, in cui si osserva che l'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 2009 che prevede il numero e l'importo delle borse di studio da assegnare va interpretato alla luce dell'art. 81 della Costituzione della Repubblica, ai sensi del quale ogni norma di spesa deve disporre di adeguata copertura finanziaria e che, conseguentemente, la riduzione dello stanziamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione della ricerca e dell'Universita' determina la necessita' di ridurre proporzionalmente l'importo delle borse di studio, lasciando invariato il numero di quelle da assegnare tutelando in tal modo la platea dei destinatari; Vista la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, (legge di stabilita' 2013) recante disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e Bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015), ed in particolare l'art. 7, recante stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e disposizioni relative; Considerato che la riduzione dello stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 2013 sul capitolo 1498 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca determina la necessita' di riduzione delle borse di studio in rapporto alle risorse finanziarie disponibili, la cui consistenza e' pari ad € 500.623,00; Considerata l'opportunita', alla luce del succitato parere espresso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi di questa Presidenza del Consiglio, di procedere alla definizione di un bando che tenga conto della riduzione dell'importo delle borse di studio in proporzione alla riduzione dello stanziamento previsto dalla legge, lasciando invariato il numero delle borse di studio da assegnare ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in quanto in tal modo non si determinano disuguaglianze tra i beneficiari; Dispone: Art. 1 1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, di cui all'art. 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 2. Per l'anno scolastico 2011/2012 sono da assegnare nei limiti dello stanziamento di cui al pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca: a) trecento borse di studio dell'importo di 209 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; b) trecento borse di studio dell'importo di 417 euro ciascuna, destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di studio di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e' riservata ai soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. 4. Gli importi delle singole borse di studio di cui al comma 2, lettere a) e b) possono essere proporzionalmente aumentati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, ove per carenza di aspiranti e idonei, all'esito delle graduatorie di cui all'art. 4 del presente bando, non siano interamente utilizzabili le somme stanziate sul pertinente capitolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.