IL MINISTRO 
                  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica; 
    Visto il decreto-legge 16 maggio  2008,  n.  85  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»; 
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori»; 
    Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652,  e  successive
modificazioni,  recante  «Disposizioni   sull'ordinamento   didattico
universitario»; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli  esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n.  980,  e  successive  modificazioni,  recante  «Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di biologo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  2001,
n. 195, concernente «Regolamento  recante  modifica  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del tirocinio ai fini  dell'esame  di  Stato  per  l'esercizio  della
professione di biologo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n.  981,  e  successive  modificazioni.  recante  «Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di geologo»; 
    Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del  13  gennaio  1992,
concernenti rispettivamente «Regolamento recante norme sul  tirocinio
pratico  post  lauream  per  l'ammissione  all'esame  di  Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  psicologo»   e
«Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo»; 
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio  1976,  n.  3,  e  nuove  norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e  di
dottore forestale»; 
    Visto il decreto ministeriale 21  marzo  1997,  n.  158,  recante
«Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale»; 
    Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante  «Ordinamento  della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155,  concernente
«Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale   28   novembre   2000   recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
    Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,  convertito  nella
legge 1° agosto  2002,  n.  173,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di accesso alle professioni»; 
    Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito  nella
legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni  urgenti  per  le
universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali»; 
    Udito il parere del Consiglio  Universitario  Nazionale  espresso
nell'adunanza del 5 dicembre 2012; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
    Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2013  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior,  chimico  e  chimico
iunior, ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto,  pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior,  psicologo,
dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali,organizzativi
e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per  i  servizi  alla
persona e alla  comunita',  dottore  agronomo  e  dottore  forestale,
agronomo  e  forestale  iunior  e  biotecnologo  agrario,  assistente
sociale specialista e assistente sociale. 
    Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  Rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.