IL CAPO DELLA POLIZIA 
                         DIRETTORE GENERALE 
                      DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del  personale  della  Polizia  di  Stato   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso,  tra  gli
altri, al  ruolo  dei  direttori  tecnici  della  Polizia  di  Stato,
approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge l° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Interno  in  data  6  febbraio
2004, con il quale sono state individuate,  tra  l'altro,  le  classi
delle lauree specialistiche di cui bisogna  essere  in  possesso  per
l'accesso ai vari ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, di concerto con il Ministro della  Funzione  Pubblica,
in data 9 luglio 2009, con il quale  viene  definita  l'equiparazione
tra ciascuna delle nuove  classi  delle  lauree  magistrali  (LM),  i
diplomi di laurea (DL) previsti  dall'ordinamento  didattico  vigente
prima dell'adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, e delle  sue  disposizioni  attuative,  e  le
classi delle lauree specialistiche  (LS)  introdotte  a  seguito  del
predetto adeguamento; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo; 
    Visto l'art. 2-quater, lettera a), del  decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  131,  che  ha
apportato una modifica all'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il proprio decreto n 333-E/276.0.43/2013 del 5  marzo  2013
che ha determinato in n. 52 i  posti  della  qualifica  iniziale  del
ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato da  coprire
mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
candidati  e  che,  pertanto,  si  rende   indispensabile   stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di 52 posti di direttore tecnico fisico  del  ruolo  dei
direttori tecnici fisici della Polizia di Stato. 
    2. I posti messi a concorso sono ripartiti nei  seguenti  profili
professionali: 
      Fisico analista di procedure nel settore telematica n.  20  (di
cui n. 5 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a)  e  n.  1
riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)); 
      Fisico analista di sistemi nel settore telematica n. 20 (di cui
n. 5 riservati ai sensi del  successivo  comma  3  lett.  a)  e  n. 1
riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)); 
      Fisico merceologo nel settore equipaggiamento n. 12 (di cui  n.
3 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1 riservato
ai sensi del successivo comma 3 lett. b)). 
    3. Si applicano le seguenti riserve: 
      a) il 25% dei posti sono destinati  agli  orfani,  al  coniuge,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,
deceduto in servizio e per causa di  servizio;  la  predetta  riserva
opera con priorita' assoluta  rispetto  ad  altre  riserve  di  posti
eventualmente previste da leggi  speciali  a  favore  di  particolari
categorie di persone; 
      b) il 2% dei posti sono destinati , ai sensi dell'art. 1005 del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  agli  Ufficiali   di
complemento che abbiano terminato senza demerito la  ferma  biennale,
nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata collocati  in  congedo  ai
quali si applicano le norme  di  stato  giuridico  previste  per  gli
Ufficiali di complemento. 
    4. I posti riservati che non venissero coperti, per  mancanza  di
vincitori o idonei in possesso dei requisiti  di  cui  al  precedente
comma,  saranno  conferiti  in  ordine  di  graduatoria  agli   altri
candidati idonei non vincitori. 
    5. La partecipazione al concorso e' limitata ad un  solo  profilo
professionale,  scelto  tra  quelli  menzionati,  che  dovra'  essere
esplicitamente indicato dal candidato nell'apposito spazio del modulo
per la domanda di partecipazione.