IL DIRETTORE GENERALE
per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive
modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami di Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni;
Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n. 251, nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo 1991, n. 91, che
istituisce l'esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997, n. 176, di
approvazione del Regolamento per gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione
indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione: del giorno di inizio delle prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto dai candidati in
favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1); delle
modalita' di consegna, da parte del Collegio nazionale degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati (di seguito denominato
«Collegio nazionale»), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame
(art. 6, comma 2); del tempo assegnato ai candidati per lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche (art. 11, comma
1);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei
relativi Ordinamenti;
Visto in particolare l'art. 7 comma 2 del predetto decreto del
Presidente della Repubblica n. 328/2001, che stabilisce che: «I
Decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea
e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla
normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti
dal presente Regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di
Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
disposizioni in materia di dati personali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo;
Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita'», di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;
Visto il decreto di delega ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e
Bolzano del Direttore Generale degli Ordinamenti Scolastici del 27
luglio 2011 prot. n. 5213;
Ordina:
Art. 1
1. E' indetta, per l'anno 2013, la sessione degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di
agrotecnico.