IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,
convertito con modificazioni nella legge  22  gennaio  1934,  n.  36,
relativo all'ordinamento delle  professioni  di  avvocato;  il  regio
decreto 22 gennaio 1934, n. 37 contenente le norme integrative  e  di
attuazione del predetto; la legge 23  marzo  1940,  n.  254,  recante
modificazioni all'ordinamento forense; il decreto legislativo  C.P.S.
13  settembre  1946,  n.  261,  contenente  norme  sulle   tasse   da
corrispondersi all'Erario per la partecipazione agli  esami  forensi,
come da ultimo modificata dal D.P.C.M. 21 dicembre  1990,  art.  2  -
lettera b); l'art. 2 della legge 24  luglio  1985,  n.  406,  recante
modifiche alla disciplina del patrocinio alle preture e  degli  esami
per la professione di procuratore legale; la legge 27 giugno 1988, n.
242, recante modifiche alla disciplina  degli  esami  di  procuratore
legale; la legge 20 aprile  1989,  n.  142,  recante  modifiche  alla
disciplina degli esami di procuratore legale e di avvocato; il D.P.R.
10 aprile 1990, n. 101, relativo al regolamento alla pratica  forense
per l'ammissione  dell'esame  di  procuratore  legale;  la  legge  24
febbraio 1997,  n.  27,  relativa  alla  soppressione  dell'albo  dei
procuratori  legali  e  a  norme  in  materia  di   esercizio   della
professione  forense;  il  decreto-legge  21  maggio  2003,  n.  112,
convertito, con modificazioni, nella legge 18 luglio  2003,  n.  180,
recante modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione
alla professione forense; il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, nella legge  24  marzo  2012,  n.  27,
recante modifica  della  durata  del  tirocinio  per  l'accesso  alle
professioni regolamentate; la legge  12  novembre  2011,  n.  183  in
materia di documentazione amministrativa; il decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012,
n. 35, recante disposizioni per la composizione della Commissione per
l'esame di avvocato; la legge 31 dicembre 2012,  n.  247  recante  la
nuova  disciplina  dell'ordinamento  della  professione  forense;  il
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazione
nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574  contenente  le  norme  di
attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto  Adige
in materia di uso della lingua tedesca  e  della  lingua  ladina  nei
rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica  amministrazione  e   nei
procedimenti giudiziari e succ. mod.,  nonche'  l'art.  25  D.Lgs.  9
settembre 1997, n. 354,  che  istituisce  la  sezione  distaccata  in
Bolzano della Corte di Appello di Trento; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Ritenuta la  necessita'  di  indire  una  sessione  di  esami  di
abilitazione alla professione forense presso le sedi delle  Corti  di
Appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia,  Cagliari,  Caltanissetta,
Campobasso, Catania, Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,
Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio  Calabria,
Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia e presso  la  Sezione
distaccata di Bolzano della Corte di Appello  di  Trento  per  l'anno
2013; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta per l'anno 2013 una sessione di esami per l'iscrizione
negli albi degli Avvocati presso le  sedi  di  Corti  di  Appello  di
Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta,  Campobasso,
Catania,  Catanzaro,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Lecce,   Messina,
Milano, Napoli, Palermo, Perugia,  Potenza,  Reggio  Calabria,  Roma,
Salerno,  Torino,  Trento,  Trieste,  Venezia  e  presso  la  Sezione
distaccata in Bolzano della Corte di Appello di Trento.