IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della Sanita' Militare e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, del Segretariato Generale della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; Considerato che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 precedentemente citato, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione generale per il Personale Militare (DGPM) ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il foglio n. M_D SSMD 0072226 dell'8 agosto 2013, con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2014; Visti il foglio n. SMA 123/P.14.02 M_D ARM001 0071424 del 18 settembre 2013 e il fax e la e-mail del 2 ottobre 2013 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, contenenti gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2014, di 750 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica Militare; Visto il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM e, in particolare, l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore Generale per il Personale Militare; Visto il decreto del Ministro della Difesa n. 32 del 4 ottobre 2011, concernente la propria nomina a Vice Direttore Generale della DGPM, Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2014 e' indetto un bando di reclutamento nell'Aeronautica Militare di 750 VFP 1, in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 1° incorporamento, previsto nel mese di giugno 2014, dal 1° al 375° classificato nella graduatoria di merito; 2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2014, dal 376° al 750° classificato nella graduatoria di merito. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 31 ottobre 2013 al 29 novembre 2013, per i nati dal 29 novembre 1988 al 31 maggio 1996, estremi compresi. 2. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle categorie previste nell'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e indicate nel modello di domanda di partecipazione pubblicato nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei dello stesso blocco. 3. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, se necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.