IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza
per la partecipazione ai  concorsi  pubblici",  come  modificato  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000,  n.
227; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  "Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127"; 
    Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, ai sensi  dell'art.  1,  comma  5,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 416631, datato 15 dicembre 2003,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai  sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente
"Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  atenei,  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008 e successive  modificazioni  e
integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita'  gerarchiche  del  Corpo,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  "Codice   dell'ordinamento
militare"; 
    Visto il decreto del presidente del  Consiglio  dei  Ministri  23
settembre 2013, registrato presso la  Corte  dei  Conti  in  data  18
ottobre 2013, reg.  n.  8,  foglio  244,  con  il  quale  sono  state
autorizzate le assunzioni di personale per l'anno 2013, 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2013, una  procedura  di  selezione,  a
domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del  contingente
ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai  figli
superstiti,  nonche'  ai  fratelli  o  alle  sorelle,  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze di  polizia,  deceduto  o  reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita'  non  inferiore
all'ottanta per cento  della  capacita'  lavorativa,  in  conseguenza
delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1,  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388,  ed  alle  leggi  ivi  richiamate  ovvero  per
effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di
polizia o di soccorso pubblico. 
    2. Lo svolgimento della procedura comprende: 
      a) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      c) valutazione dei titoli. 
    3. L'inizio e la durata del corso di  formazione  sono  stabiliti
dal Comando Generale della Guardia di finanza. 
    4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare  la  procedura,  di  sospendere  o  rinviare  le  prove,  di
modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di
merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al  corso  di
formazione  dei  vincitori,  in  ragione  del  numero  di  assunzioni
complessivamente autorizzate dall'autorita' di  Governo,  nonche'  di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.