IL RETTORE
Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana
sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso
pubblico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modificazioni e integrazioni,
concernente il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente
l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e la relativa legge
di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni;
Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi
al personale del comparto Ministeri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il
regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni
e integrazioni, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo
civile„ e in particolare I'art. 32;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
Codice in materia di protezione dei dati personali;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
Visto l'art. 20 della legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate del 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni,
sulle prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle
professioni, nella parte relativa alla partecipazione dei portatori
di handicap ai concorsi pubblici;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
febbraio 2013, n. 67 concernente il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli artt. 2, comma
10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70, concernente il regolamento recante il riordino del sistema di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuola
pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre
2000, n. 301, e successive modificazioni e integrazioni, recante
norme per il riordino della Scuola centrale tributaria;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 2000,
e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato
approvato il decreto rettorale del 22 dicembre 2000, relativo alla
disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto rettorale del 20 giugno 2002, e successive
modificazioni e integrazioni, con il quale e' stato approvato il
regolamento didattico e di ricerca della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 97, lett. f), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (legge finanziaria 2005), e successive modificazioni e
integrazioni, che prevede l'assunzione, a decorrere dal 2006, di
dirigenti e funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze e
delle Agenzie fiscali previo superamento di uno speciale
corso-concorso pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola
superiore dell'economia e delle finanze e disciplinato con decreto
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, anche
in deroga al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3
agosto 2005 concernente la disciplina dello speciale corso-concorso
pubblico unitario, di cui all'art. 1, comma 97, lettera f), della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), come
modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5
dicembre 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28
ottobre 2011, che, tra l'altro, autorizza il Ministero dell'economia
e delle finanze ad avviare procedure di reclutamento a tempo
indeterminato per 209 unita' di personale della Terza Area, Fascia
retributiva F1;
Vista la nota n. 126025 del 5 novembre 2013 del Capo del
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze con cui, sulla
base del predetto decreto di autorizzazione, e' stato richiesto alla
Scuola superiore dell'economia e delle finanze di avviare le
attivita' relative allo svolgimento della procedura di reclutamento
di 179 unita' di personale della Terza area, Fascia retributiva F1,
di cui 90 con profilo giuridico e 89 con profilo economico;
Vista la propria nota n. 10541 del 4 dicembre 2013, con la quale
e' stato comunicato l'avvio delle attivita' connesse alla predetta
procedura;
Ravvisata pertanto la necessita' di indire la predetta procedura
di reclutamento;
Ritenuto opportuno specificare che, ai sensi delle vigente
normativa, nel presente bando si intende:
- per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non
inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
- per laurea (L) il titolo accademico, di durata normale di tre
anni, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e
integrazioni;
- per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata
normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma
1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e
successive modificazioni e integrazioni, ora denominato anche laurea
magistrale (LM);
- per laurea magistrale (LM) il titolo accademico, di durata
normale di due anni dopo la laurea (L) previsto dall'art. 3, comma 1,
lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
altresi' il titolo accademico, di durata normale di cinque o sei
anni, previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22
ottobre 2004, n. 270;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze (d'ora in
poi SSEF) indice uno speciale concorso pubblico per il reclutamento
di 179 (centosettantanove) unita' di personale della Terza area,
Fascia retributiva F1, per il Ministero dell'economia e delle
finanze, di cui:
a) 90 con profilo giuridico;
b) 89 con profilo economico;
2. In materia di riserva di posti, si applicano le disposizioni
di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, e all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, nei
limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma
1, della medesima legge.
3. Il totale complessivo dei posti riservati, ai sensi dell'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
e successive modificazioni e integrazioni, non puo', comunque,
superare la meta' dei posti messi a concorso.
4. Coloro che intendano avvalersi delle predette riserve, devono
farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, pena
l'esclusione dal relativo beneficio.