IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi  ordinari  dell'Arma  Aeronautica  -  ruolo
naviganti e ruolo servizi - svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo del Genio Aeronautico  -
ruolo Ingegneri - svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del Corpo del Genio
Aeronautico -ruolo Ingegneri- presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche'  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto interministeriale 30  marzo  1999  e  successive
modifiche e integrazioni,  concernente,  tra  l'altro,  requisiti  di
partecipazione,  titoli  di  studio,   tipologia   e   modalita'   di
svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame  per  l'ammissione  ai
corsi normali dell'Accademia Navale; 
    Visto il decreto ministeriale  12  gennaio  2001,  concernente  i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti  per  l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente  elenco  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, concernente l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  2007,  cosi'  come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio  2008,  concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per  l'ammissione
ai  concorsi  per  l'Accademia  Aeronautica,  nonche'   tipologia   e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art.  2186  che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto  legge  9  febbraio  2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014); 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2014-2016; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio  2013,
concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP)  ANGRISANO  Felicio  a
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Per  l'anno  accademico  2014-2015  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  Militare,   Navale   e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: 
    a) Esercito: 
      1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di Allievi al
primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
      2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di Allievi  al
primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
    b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi  alla
prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; 
    c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di  Allievi
alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica; 
    d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la  formazione  di
base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Taluni dei posti a concorso saranno  riservati,  nella  misura
indicata nelle Appendici al bando: 
      a) agli Allievi delle Scuole Militari; 
      b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze Armate, compresa l'Arma  dei  Carabinieri,  e  delle  Forze  di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il  titolo  che
consente  di  beneficiare  di  tale  riserva  di  posti  deve  essere
posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso; 
      c) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera d), ai concorrenti in possesso, all'atto della  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
    La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali  si  sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 
    I  posti   riservati   agli   Allievi   delle   Scuole   Militari
eventualmente  non  ricoperti  per   insufficienza   di   concorrenti
riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di
merito e con il seguente ordine di priorita' a: 
      a)  concorrenti  idonei  che  sono  alle  armi  alla  data   di
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  in   qualita'   di
Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o  di  Militari  di  Truppa  in
ferma volontaria o rafferma; 
      b) altri concorrenti idonei. 
    I posti riservati ad altre categorie di  candidati  eventualmente
non ricoperti per insufficienza  di  concorrenti  riservatari  idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  Allievi  alla  frequenza  dei  corsi  con  riserva  di
accertamento,  anche   successiva   all'ammissione,   dei   requisiti
prescritti  e  subordinatamente   all'autorizzazione   a   effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 
    I  predetti  vincitori  non  potranno  far   valere   gli   esami
universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia  ai
fini del conseguimento della laurea prevista  al  termine  del  ciclo
formativo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli  interessati,  nel  sito  www.persomil.difesa.it,
nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero  della  Difesa
di cui al successivo art. 3 e di cui  sara'  dato  avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. Fermo restando quanto  previsto  al  precedente  comma  4,  il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di  soddisfare  eventuali  sopravvenute
esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive  Armi  o  Corpi,  fino  alla  data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  ciascun   concorso.
Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il   predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora  il
numero dei posti a concorso venga modificato  secondo  le  previsioni
del  presente  comma  e  del  precedente  comma  4,  sara'   altresi'
modificato il numero dei posti  riservati  ai  sensi  del  precedente
comma 2. 
    7. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della Difesa  di  cui  al  successivo  art.  3,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.