IL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante "Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali" e, in particolare, l'art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente "Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge15 maggio 1997, n. 127"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile"; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'ordinamento militare"; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento, Determina: Art. 1 Posti disponibili 1. E' indetta, per l'anno 2014, una procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico. 2. Lo svolgimento della procedura comprende: a) accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) valutazione dei titoli. 3. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza. 4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria finale di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.