IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231 e successive modificazioni, relativo al Regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a Presidente, Presidente di sezione, Vice presidente di sezione e Giudice delle Commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto l'art. 8 del citato d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto legge 6.7.2011, n. 98, e succ. modd., che disciplina le cause di incompatibilita' dei giudici tributari; Visto l'art. 9, comma 2-bis del citato d.lgs. 545/92, introdotto dall'art. 39 del D.L. 98/2011, nel quale e' previsto che «Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.»; Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 - come modificata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - con la quale, fra l'altro, e' previsto: all'art. 4, comma 39 che "Tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 65 del 16 agosto 2011, sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti «previo espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40» e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni"; all'art. 4, comma 40, che "I trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali" e che "le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero di cui al comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non ancora in organico, sono valutate in funzione del punteggio da loro conseguito in sede di concorso."; Vista la Risoluzione n. 4/2012 approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 17.7.2012, e la successiva Risoluzione n. 6/2012 del 6.11.2012, con le quali sono stati fissati i criteri per l'individuazione dell'anzianita' di servizio dei componenti delle Commissioni tributarie; Vista la Risoluzione n. 3/2013 approvata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 12 marzo 2013, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15.4.2013, n. 88, concernente il regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede; Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni tributarie regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria; Rilevata la vacanza di posti di Giudice nelle Commissioni tributarie provinciali di Agrigento, Aosta, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Mantova, Massa Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pordenone, Ravenna, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Trapani, Vercelli, Verona e Viterbo; Rilevata la vacanza di posti di Giudice nella Commissioni tributarie di 1° e 2° Grado di Bolzano; Ritenuta l'urgenza di coprire le suddette vacanze con procedura di interpello riservata ai giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65, ed ai magistrati tributari che gia' ricoprono le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede; Delibera: Art. 1 Con il presente bando e' indetto un interpello riservato: a) ai Giudici nominati in soprannumero all'esito dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.8.2011, n. 65, per l'assegnazione di incarico nelle Commissioni tributarie regionali e provinciali elencate ai punti b) e c); b) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie regionali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie regionali: Parte di provvedimento in formato grafico c) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie provinciali per l'assegnazione dell'incarico di giudice, per trasferimento di sede, nelle seguenti Commissioni tributarie provinciali: Parte di provvedimento in formato grafico d) E' approvato lo schema di domanda - dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione per la partecipazione all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4.