IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro delle Finanze 2 giugno 1998, n. 231
e  successive  modificazioni,  relativo  al  Regolamento  recante  la
disciplina del termine e delle  modalita'  per  le  comunicazioni  di
disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione  degli
elenchi per la nomina  a  Presidente,  Presidente  di  sezione,  Vice
presidente  di  sezione  e  Giudice  delle   Commissioni   tributarie
provinciali e regionali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto l'art. 8 del citato d.lgs. n. 545 del 1992, come modificato
dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto legge 6.7.2011, n.  98,
e succ. modd.,  che  disciplina  le  cause  di  incompatibilita'  dei
giudici tributari; 
    Visto l'art. 9, comma 2-bis del citato d.lgs.  545/92, introdotto
dall'art. 39 del D.L. 98/2011, nel quale  e'  previsto  che  «Per  le
commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti
in  modo  da  assicurare  progressivamente  la   presenza   in   tali
commissioni di due terzi dei giudici  selezionati  tra  i  magistrati
ordinari, amministrativi, militari  e  contabili,  in  servizio  o  a
riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.»; 
    Vista la legge n. 183 del 12  novembre  2011  -  come  modificata
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 - con la quale, fra l'altro,  e'
previsto: 
    all'art. 4, comma 39 che  "Tutti  i  candidati  risultati  idonei
all'esito del concorso bandito in data 3  agosto  2011  e  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.  65  del  16  agosto
2011,  sono  nominati  componenti  delle  commissioni  tributarie  ed
immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione
tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a
comporre l'organico della commissione tributaria prescelta  a  misura
che i relativi posti  si  rendono  progressivamente  vacanti  «previo
espletamento della procedura di interpello di cui al comma 40»  e  da
tale momento sono immessi nelle relative funzioni"; 
    all'art. 4, comma 40, che "I trasferimenti dei  componenti  delle
commissioni  tributarie  sono  disposti  all'esito  di  procedure  di
interpello  bandite  dal  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
tributaria per  la  copertura  di  posti  resisi  vacanti  a  livello
nazionale nelle  commissioni  provinciali  o  regionali"  e  che  "le
domande dei componenti delle  commissioni  tributarie  sono  valutate
secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo
la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo  l'anzianita'
anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione
delle domande. Le domande dei componenti in sovrannumero  di  cui  al
comma 39, proponibili sia per la copertura della sede presso la quale
sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi se non  ancora
in  organico,  sono  valutate  in  funzione  del  punteggio  da  loro
conseguito in sede di concorso."; 
    Vista  la  Risoluzione  n.  4/2012  approvata  dal  Consiglio  di
Presidenza  della  Giustizia  Tributaria  in  data  17.7.2012,  e  la
successiva Risoluzione n. 6/2012 del 6.11.2012,  con  le  quali  sono
stati fissati  i  criteri  per  l'individuazione  dell'anzianita'  di
servizio dei componenti delle Commissioni tributarie; 
    Vista  la  Risoluzione  n.  3/2013  approvata  dal  Consiglio  di
Presidenza della Giustizia  Tributaria  in  data  12  marzo  2013,  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15.4.2013, n. 88, concernente
il regolamento per gli interpelli ai fini del trasferimento di sede; 
    Rilevata  la  vacanza  di  posti  di  Giudice  nelle  Commissioni
tributarie regionali  di  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia,  Marche,  Molise,  Puglia,
Toscana e Umbria; 
    Rilevata  la  vacanza  di  posti  di  Giudice  nelle  Commissioni
tributarie provinciali di Agrigento, Aosta, Arezzo,  Asti,  Avellino,
Bari, Belluno, Benevento, Biella, Brindisi, Cagliari,  Caltanissetta,
Caserta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza,  Enna,  Firenze,  Foggia,
Frosinone, Genova, Gorizia, Isernia,  La  Spezia,  L'Aquila,  Latina,
Lecce, Mantova,  Massa  Carrara,  Matera,  Messina,  Milano,  Modena,
Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza,
Pisa, Pordenone, Ravenna,  Reggio  Calabria,  Rieti,  Roma,  Salerno,
Sassari, Savona, Siena, Taranto, Teramo, Trapani, Vercelli, Verona  e
Viterbo; 
    Rilevata  la  vacanza  di  posti  di  Giudice  nella  Commissioni
tributarie di 1° e 2° Grado di Bolzano; 
    Ritenuta l'urgenza di coprire le suddette vacanze  con  procedura
di interpello riservata ai giudici nominati in soprannumero all'esito
dei concorsi indetti con il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16.8.2011, n. 65, ed ai magistrati tributari che  gia'  ricoprono
le funzioni di Giudici ai fini del solo trasferimento di sede; 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Con il presente bando e' indetto un interpello riservato: 
    a) ai Giudici nominati in  soprannumero  all'esito  dei  concorsi
indetti  con  il  bando  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   del
16.8.2011, n. 65, per l'assegnazione di  incarico  nelle  Commissioni
tributarie regionali e provinciali elencate ai punti b) e c); 
    b) ai Giudici in organico nelle Commissioni tributarie  regionali
per l'assegnazione dell'incarico di  giudice,  per  trasferimento  di
sede, nelle seguenti Commissioni tributarie regionali: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    c)  ai  Giudici  in   organico   nelle   Commissioni   tributarie
provinciali  per  l'assegnazione  dell'incarico   di   giudice,   per
trasferimento  di  sede,  nelle   seguenti   Commissioni   tributarie
provinciali: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    d) E' approvato lo schema di domanda - dichiarazione  sostitutiva
di  atto  notorio  e  di   certificazione   per   la   partecipazione
all'interpello di cui all'art. 1, suddiviso nei moduli 1, 2, 3 e 4.