IL COMANDANTE GENERALE Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1961, recante "Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza", convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti"; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante "Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n. 227; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante "Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica"; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in particolare, l'art. 4, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia"; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente "Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del servizio civile nazionale"; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"; Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante "Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica"; Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2005, recante "Definizione della classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza"; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Determinazione delle classi di laurea magistrale"; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile"; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice dell'ordinamento militare"; Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Considerata l'opportunita' che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, se svolta, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; Considerata l'esigenza dell'Amministrazione di reclutare personale specificatamente in possesso: - per la specialita' motorizzazione, di un diploma di laurea in ingegneria aerospaziale, aeronautica, meccanica e navale ovvero di una laurea specialistica o magistrale rientrante nelle classi delle lauree specialistiche o magistrali in ingegneria aerospaziale e astronautica, meccanica e navale, da impiegare quale ufficiale tecnico nel settore aereo e navale della Guardia di finanza al fine di assolvere le funzioni di supervisione e di gestione delle attivita' tecnico-manutentive dei mezzi aero-navali del Corpo, con potesta' certificative e deliberative necessarie per garantire il costante mantenimento dei livelli operativi ottimali e di sicurezza definiti nelle fasi di progettazione, costruzione e allestimento dei velivoli e delle imbarcazioni, con conseguente risparmio di oneri connessi all'erogazione della formazione professionale necessaria per la riconversione di personale non specializzato negli specifici settori; - per la specialita' telematica, di un diploma di laurea in informatica, ingegneria informatica ovvero di una laurea specialistica o magistrale rientrante nelle classi delle lauree specialistiche o magistrali in informatica, ingegneria informatica, tecniche e metodi per la societa' dell'informazione ovvero sicurezza informatica, in grado di implementare nonche' di assolvere funzioni di manutenzione dei sistemi informativi del Corpo che richiedono professionalita' qualificata nel peculiare settore, nell'ottica di una riduzione di oneri connessi all'affidamento di tali attivita' a professionisti esterni; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 8 tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza per l'anno 2014. Dei posti disponibili: a) 1 (uno) e' destinato agli ufficiali in ferma prefissata, con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza. Tale posto e' assegnato alla specialita' amministrazione; b) 7 (sette) sono destinati agli altri cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. Tali posti sono ripartiti tra le seguenti specialita': 1) 1 (uno) per amministrazione; 2) 2 (due) per telematica; 3) 1 (uno) per motorizzazione - settore aereo; 4) 1 (uno) per motorizzazione - settore navale; 5) 2 (due) per sanita'. 2. E' possibile concorrere per una sola categoria di posti e una sola specialita' e, ove previsto, settore di cui al comma 1. Gli ufficiali in ferma prefissata con almeno diciotto mesi di servizio nel Corpo della Guardia di finanza possono concorrere esclusivamente per il posto di cui al comma 1, lettera a). 3. Lo svolgimento del concorso comprende: a) una prova preliminare (test logico-matematici e culturali), eventuale, cui non saranno sottoposti i candidati al posto di cui al comma 1, lettera a); b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale; c) l'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; d) l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; e) una prova orale; f) una prova facoltativa di una lingua straniera; g) la valutazione dei titoli di merito; h) una visita medica di incorporamento. 4. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione della graduatoria unica di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.