IL DIRETTORE GENERALE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma Aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, e del Corpo del Genio Aeronautico - ruolo Ingegneri, svolti presso l'Accademia Aeronautica; Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali dell'Arma Aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, e del Corpo del Genio Aeronautico - ruolo Ingegneri, presso l'Accademia Aeronautica; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modifiche e integrazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia Navale; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli Ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri, le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonche' la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, cosi' come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Aeronautica, nonche' tipologia e modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013, concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP) Angrisano Felicio a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Per l'anno accademico 2015-2016 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia Aeronautica; d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indicata nelle Appendici al bando: a) agli Allievi delle Scuole Militari; b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), al personale in servizio nell'Esercito in qualita' di Sergente in servizio permanente, Allievo Sergente, Volontario in Servizio permanente, Volontario in Ferma Prefissata Quadriennale e Volontario in Ferma Prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. I posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle Appendici al bando, saranno devoluti all'altra. I predetti posti riservati agli Allievi delle Scuole Militari eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito e con il seguente ordine di priorita' a: concorrenti idonei che sono alle armi alla data di presentazione della domanda di partecipazione in qualita' di Ufficiali inferiori, di Sottufficiali o di Militari di Truppa in ferma volontaria o rafferma; altri concorrenti idonei. I posti riservati ad altre categorie di candidati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali Allievi alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. I predetti vincitori non potranno far valere gli esami universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'Accademia ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza Armata interessata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma e del precedente comma 4, sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.