IL CAPO DELLA POLIZIA direttore generale della pubblica sicurezza Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, cosi' come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903 e successive modifiche ed integrazioni, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visti i commi 5° e 6° dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 2-quater, comma 3, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha modificato l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo che l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di protezione dei dati personali; Visto il regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso, tra l'altro, i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 25 novembre 2005 e successive integrazioni, concernente la determinazione della laurea magistrale in giurisprudenza; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 16 marzo 2007 e successive integrazioni, concernente le determinazioni delle classi di laurea magistrale; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e con il Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, del 18 dicembre 2014, con il quale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto l'articolo 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il proprio decreto che ha determinato in 80 i posti per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei concorrenti e che, di conseguenza, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte d'esame; Decreta Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato. Dei suddetti ottanta posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti: A) venti sono riservati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze di Polizia, nonche' del corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi della legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e successive modifiche ed integrazioni; B) due sono riservati, ai sensi dell'articolo 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento; C) due sono riservati, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni. I posti riservati non coperti per mancanza di vincitori sono conferiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove. Il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la facolta' di adottare provvedimenti di differimento o di contingentamento dell'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.