IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della Pubblica Sicurezza 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981 n. 121, e successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957  n.  686,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487,  e  successive  modifiche   ed   integrazioni,   recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970
n. 1077, recante il  riordinamento  delle  carriere  degli  impiegati
civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del  personale  della  Polizia  di  Stato   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000 n.  334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso,  tra  gli
altri, al  ruolo  dei  direttori  tecnici  della  Polizia  di  Stato,
approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002 n. 276; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003 n. 198,  concernente
i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989 n. 53,  concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 9  luglio  2009,  concernente  l'equiparazione  tra
diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS),
ex decreto n. 509/1999, e  lauree  magistrali  (LM),  ex  decreto  n.
270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno, di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e con il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, datato 18  dicembre  2014,  con  il
quale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 31,  comma  2,  del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si identificano le classi
di laurea idonee per l'accesso al ruolo dei direttori  tecnici  della
Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198, recante
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005 n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010  n.  66  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012   n.   5,
convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012 n. 35, recante
disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo; 
    Visto l'art. 2-quater, lettera a), del  decreto-legge  20  giugno
2012 n. 79, convertito dalla legge 7  agosto  2012  n.  131,  che  ha
apportato una modifica all'art. 31, comma 1 del  decreto  legislativo
n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il proprio decreto n 333-E/276.0.21/2015  del  24  febbraio
2015 che ha determinato in n. 13 i posti della qualifica iniziale del
ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia di Stato da coprire
mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
candidati  e  che,  pertanto,  si  rende   indispensabile   stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di 13 posti di  direttore  tecnico  biologo  di  polizia
scientifica del ruolo dei direttori tecnici biologi della Polizia  di
Stato. 
    2. Dei suddetti tredici posti, subordinatamente al  possesso  dei
requisiti prescritti, tre sono riservati  agli  orfani,  al  coniuge,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti  del  personale  delle  Forze  di  Polizia,  nonche'   del
corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in  servizio  e
per causa di  servizio;  la  predetta  riserva  opera  con  priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi
della legge 20 dicembre  1966  n.  1116  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    3. I suddetti posti riservati qualora non venissero coperti,  per
mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti  di  cui  al
precedente comma, saranno conferiti in  ordine  di  graduatoria  agli
altri candidati idonei non vincitori.