IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante "Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante "Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari"   e   successive
modifiche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante "Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre  2005,  n.  246"  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in  particolare,  l'art.  2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246 e successive modifiche; 
    Visto l'art. 2199 del sopracitato decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66 e successive modifiche; 
    Visto l'art. 707 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
riguardante i requisiti speciali per l'arruolamento  in  qualita'  di
allievo carabiniere effettivo; 
    Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n.  190,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2015)"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco" ; 
    Ritenuto che non si  reputa  opportuno  procedere  a  scorrimento
delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto: 
      in relazione alle peculiari esigenze operative e  organizzative
dell'Amministrazione della  Difesa,  il  reclutamento  del  personale
militare  esige  l'attualita'  dell'accertamento  dei  requisiti   di
efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; 
      la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in relazione ai
meccanismi annuali  di  avanzamento  e  progressione  delle  carriere
tipici  dell'ordinamento  militare,  impone   una   precisa   cadenza
periodica del concorso; 
      e' nell'interesse funzionale dell'Amministrazione, in relazione
alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di una  provvista
di  personale,  attraverso  la  periodicita'  del   concorso,   dando
l'opportunita' di concorrere ad un bacino il  piu'  ampio  e  giovane
possibile di potenziali aspiranti che  hanno  maturato  i  prescritti
requisiti, nel rispetto dei  principi  della  par  condicio  e  della
massima partecipazione; 
      rispetto ai precedenti concorsi  sono  intervenute  sostanziali
modifiche relative ai  requisiti  psicofisici  di  partecipazione,  a
seguito dell'entrata in vigore  del  citato  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato "Specificita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco",  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative"  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente "Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri,  il  possesso  di  specifici  requisiti  legati  all'eta',
all'efficienza fisica e al  profilo  psico-attitudinale  (artt.  635,
641, 697, 700, 703, 707 e 708); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si evince dai  commi
1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010  e
che entrambe le disposizioni disegnano un sistema  di  programmazione
quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e  i
candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III,  14  gennaio  2014,  n.
100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16.7.2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez.
I bis, 19.9.2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre  2014,
n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, 
    Valutata la necessita'  di  disporre,  per  esigenze  di  impiego
presso  il  Trentino   Alto   Adige,   di   personale   in   possesso
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modificazioni; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
madrelingua araba, cinese o di altri idiomi  riconducibili  al  ceppo
slavo, asiatico ed africano; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento di 602  allievi  carabinieri  effettivi,  riservato,  ai
sensi dell'art. 2199, del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,
ai volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP1)  o  quadriennale
(VFP4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o collocati in congedo
a  conclusione  della  prescritta  ferma  e,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 21 gennaio  2011,  n.  11,  ai  concorrenti  in  possesso
dell'attestato di bilinguismo. 
    Qualora il numero delle domande  di  partecipazione  al  concorso
sia: 
    a. superiore al quintuplo dei posti messi  a  concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per il concorso successivo; 
    b. inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti
eventualmente non coperti possono essere banditi  concorsi  ai  quali
partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    2. Dei 602 posti messi  a  concorso,  n.  25  (venticinque)  sono
riservati ai concorrenti in possesso,  all'atto  della  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo
(lingua italiana e tedesca)  riferito  a  livello  non  inferiore  al
diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado,  di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della Regione Trentino  Alto  Adige  in  materia  di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano),  a
prescindere dallo status di volontario in ferma prefissata di cui  al
comma 1, ai sensi del decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11
citato nelle premesse. 
    3.  Il  numero  dei  posti  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    4. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata per il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare  le  prove  concorsuali,  di  modificare  il
numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla
frequenza  del  corso,  in  ragione  di  esigenze   attualmente   non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione  di  disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2015. 
    5. In entrambi i casi di cui ai commi 3 e 4 il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri provvedera' a  dare  formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช  Serie
Speciale.