IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,  n.   1378,   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, di approvazione del Regolamento sugli esami  di  Stato
di abilitazione all'esercizio delle professioni; 
    Visto l'art. 1, comma 2, della legge 6 giugno 1986, n.  251,  nel
testo modificato dall'art. 1 della legge 5 marzo  1991,  n.  91,  che
istituisce l'esame di Stato per  il  conseguimento  dell'abilitazione
all'esercizio della libera professione di agrotecnico; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1997,  n.   176,   di
approvazione  del  Regolamento   per   gli   esami   di   Stato   per
l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico,
per il quale gli esami hanno luogo, ogni anno, in  un'unica  sessione
indetta con Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione (art. 1,
comma 1), recante indicazione:  del  giorno  di  inizio  delle  prove
d'esame (art. 1, comma 2); degli Istituti sedi d'esame (art. 1, comma
3); delle modalita' di pagamento di quanto dovuto  dai  candidati  in
favore dell'Istituto sede d'esame (art. 1, comma 6); dei requisiti di
ammissione all'esame (art. 2, comma 1); del termine entro il quale le
domande di ammissione devono essere inviate (art. 3, comma 1);  delle
modalita'  di  consegna,  da  parte  del  Collegio  nazionale   degli
agrotecnici e  degli  agrotecnici  laureati  (di  seguito  denominato
"Collegio nazionale"), di atti e documenti agli Istituti sedi d'esame
(art.  6,  comma  2);  del  tempo  assegnato  ai  candidati  per   lo
svolgimento delle prove scritte o scritto-grafiche  (art.  11,  comma
1); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi Ordinamenti; 
    Visto in particolare l'art. 7  comma  2  del  predetto  d.P.R.  n
.328/2001, che stabilisce: " I Decreti ministeriali  che  introducono
modifiche  delle  classi  di  laurea  e   di   laurea   specialistica
definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa
corrispondenza con i titoli previsti dal presente Regolamento,  quali
requisiti di ammissione agli esami di Stato ''; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2013, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Vista la legge  24  marzo  2012,  n.  27,  recante  'disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto di delega ai  Direttori  generali  degli  Uffici
Scolastici Regionali e ai Sovraintendenti delle provincie di Trento e
Bolzano del Direttore generale degli Ordinamenti  Scolastici  del  27
luglio 2011 prot. n. 5213; 
    Visto il dPR 15 marzo 2010 n. 87 recante il "Regolamento  per  il
riordino degli istituti professionali" ed in  particolare  l'allegato
D; 
    Visto il dPR 15 marzo 2010 n. 88 recante il "Regolamento  per  il
riordino degli istituti tecnici" ed in particolare l'allegato D; 
    Considerato che la giurisprudenza di legittimita' afferma che  ai
fini   dell'ammissione   all'esame   di   abilitazione   l'onere   di
documentazione  del  titolo  di  studio  e'  assolto  anche  con   la
produzione di un titolo superiore che  assorba  integralmente  quello
esplicitamente richiesto (TAR Lazio n. 5503/2006); 
    Visto il decreto interministeriale 5 maggio 2004 (G.U. 21  agosto
2004 n. 196), recante  "Equiparazioni  dei  diplomi  di  laurea  (DL)
secondo  il  vecchio  ordinamento  alle  nuove  classi  delle  lauree
specialistiche  (LS),  ai  fini  della  partecipazione  ai   concorsi
pubblici"; 
    Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante  "Disciplina
delle classi di laurea" (in G.U. n. 155 del 6 luglio 2007); 
    Visto l'art. 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, recante: "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421",  nel  testo
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; 
    Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42 recante  "Disposizioni  in
materia di professioni sanitarie", ed in  particolare  l'art.  4,  il
quale  dispone  che,   ai   fini   dell'esercizio   professionale   e
dell'accesso alla formazione post-base, i  diplomi  e  gli  attestati
conseguiti in base alla precedente normativa,  che  abbiano  permesso
l'iscrizione   ai   relativi   albi   professionali   o   l'attivita'
professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o  che  siano
previsti dalla  normativa  concorsuale  del  personale  del  Servizio
sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art.  6,  comma
3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso  alla  formazione
post-base, nonche',  al  comma  2,  ad  ulteriori  titoli  conseguiti
conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente  all'emanazione
dei decreti di individuazione dei profili professionali; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  gennaio  1997,  n.  58  che
istituisce la figura  professionale  del  tecnico  della  prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro; 
    Visto il  decreto  ministeriale  27  luglio  2000  che  riferisce
l'equipollenza direttamente alla qualifica di "operatore di vigilanza
e ispezione", per il cui esercizio la normativa  previgente,  di  cui
all'art. 81 del d.m. della Sanita'  30  gennaio  1982,  prevedeva  il
possesso  di  una  serie  di  diplomi  di  maturita'  tecnica  ovvero
equipollenti (parere Consiglio di Stato n. 4335 del 24 ottobre 2012); 
    Vista la nota del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca prot. n. 2100 del 6 giugno 2012  relativa  all'utilizzo
delle equiparazioni previste per i concorsi pubblici  anche  ai  fini
dell'ammissione agli esami di Stato per le professioni regolamentate; 
    Visto  l'art.  1  della  legge  6  giugno  1986  n.  251  recante
"Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici" e  successive
modificazioni  il  quale  prevede  che  possono   accedere   all'albo
professionale, fra gli altri, i  soggetti  in  possesso  del  diploma
rilasciato da apposita scuola diretta  a  fini  speciali,  di  durata
biennale, istituita ai sensi del dPR 10 marzo 1982 n. 162; 
    Visto l'art. 17 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 che  dichiara
l'equipollenza fra i diplomati delle scuole dirette a  fini  speciali
istituite ai sensi del dPR n. 162/1982, purche' di durata  triennale,
ai diplomi universitari istituiti ai sensi della legge n. 19 novembre
1990 n. 341; 
    Considerato in particolare,  il  piano  di  studio  delle  lauree
quadriennali (DL)  Tecnico  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei
luoghi di lavoro (d.m. 17 gennaio 1997, n. 58,  l'art.  4,  comma  1,
legge 26 febbraio 1999, n. 42, ed il d.m. 27 luglio 2000); 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2015, la sessione degli esami di  Stato
per  l'abilitazione  all'esercizio  della   libera   professione   di
Agrotecnico e di Agrotecnico Laureato.