IL DIRETTORE GENERALE 
 del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  Testo  Unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
"Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
Penitenziaria e dell'Ufficio  Centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266"; 
    Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
752, come modificato dal decreto legislativo  9  settembre  1997,  n.
354, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
"Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare l'art. n. 2199; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
"Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo"; 
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
al Direttore generale del personale e della formazione; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n.  190,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2015)"; 
    Vista la nota 12 maggio 2014 con la quale, con  riferimento  alla
programmazione quinquennale scorrevole relativa agli anni  2015-2019,
lo  Stato  Maggiore  della  Difesa,  I  Reparto  Personale,   Ufficio
Reclutamento, Stato, Avanzamento, ha  evidenziato  l'abrogazione,  ai
sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, della figura del
VFP4 c.d. leasing a decorrere dal  primo  gennaio  2016,  comunicando
altresi' l'impossibilita', per l'anno 2015, di allocare sul  bilancio
della Difesa specifiche risorse per il leasing VFP4 nei ranghi  delle
Forze Armate; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Considerato che ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
della citata legge 12 gennaio 2015, n. 2, nelle more dell'entrata  in
vigore delle nuove disposizioni recanti i  parametri  fisici  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, continuano ad applicarsi i limiti di  altezza  previsti  dalla
vigente normativa; 
    Ritenuta la necessita' di bandire  un  concorso,  per  titoli  ed
esami, per il reclutamento di complessivi n. 300 allievi  agenti  del
Corpo di polizia penitenziaria del ruolo maschile riservato, ai sensi
dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero
in rafferma annuale, i quali, se in  servizio,  abbiano  svolto  alla
data di scadenza del termine di presentazione  della  domanda  almeno
sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo,  abbiano  concluso
tale ferma di un anno; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di complessivi  n.  300  allievi  agenti  del  Corpo  di
polizia  penitenziaria  del  ruolo  maschile,  riservato   ai   sensi
dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero
in rafferma annuale, i quali, se in  servizio,  abbiano  svolto  alla
data di scadenza del termine di presentazione  della  domanda  almeno
sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo,  abbiano  concluso
tale ferma di un anno: 
      • i n. 300 candidati saranno nominati allievi agenti del  ruolo
maschile del Corpo di polizia penitenziaria ed  ammessi  direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando  il
completamento della ferma prefissata di un anno. 
    2. Numero 2 posti degli  allievi  agenti  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria del ruolo maschile, sono riservati, subordinatamente al
possesso degli altri requisiti, ai candidati che  abbiano  conseguito
l'attestato di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  a  prescindere  dallo  status  di
volontario in  ferma  prefissata  di  cui  al  comma  1  del  decreto
legislativo 21 gennaio  2011,  n.  11,  citato  nelle  premesse,  per
l'assegnazione agli istituti penitenziari della provincia di Bolzano.
Nella domanda i concorrenti dovranno obbligatoriamente  precisare  in
quale lingua  (italiano  o  tedesco)  intendano  sostenere  la  prova
concorsuale. I posti riservati, qualora non coperti, saranno devoluti
agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. Resta  salvo  quanto
previsto dall'art.  2  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2016-2018. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie Speciale "Concorsi ed Esami".