IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto l'art. 24 dello Statuto di  Ateneo  ed  in  particolare  il
comma 6, lettera d), che demanda, tra l'altro, al Direttore Generale,
nell'ambito della programmazione del personale e nel  rispetto  delle
indicazioni date dagli Organi di governo dell'Universita', il compito
di procedere al reclutamento del personale  tecnico-amministrativo  e
dirigenziale; 
    Visto l'art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Universita' del  12
marzo 2009, biennio economico 2008/09, ai sensi del quale, per quanto
non previsto dal contratto stesso, restano in  vigore  le  norme  del
C.C.N.L. Comparto Universita' del 16 ottobre 2008; 
    Visto, pertanto, il C.C.N.L. Comparto  Universita',  sottoscritto
il 16 ottobre 2008 che riordina e presenta  in  modo  sistematico  ed
unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili  a
contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin  qui  intervenuti
tra l'ARAN e le OO.SS. di Comparto; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente,  tra  l'altro,
l'autonomia delle Universita'; 
    Visto il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile  2006  recante
il "Codice delle pari opportunita' tra uomini e donne"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  s.m.i.,  concernente
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
disabili, ed in particolare l'art. 20, commi 1 e  2,  e  comma  2-bis
introdotto dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11  agosto  2014,  n.
114, che testualmente recita "[...] la persona affetta da invalidita'
uguale o superiore  all'80%  non  e'  tenuta  a  sostenere  la  prova
preselettiva eventualmente prevista"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  e  successive  modifiche,  contenente   il
Regolamento recante norme  sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l'altro, le  modalita'  di  svolgimento
dei concorsi pubblici; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i.,  recante  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione  e  di  controllo  e  successive  modifiche
introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Visto il decreto legislativo n. 286/98 recante  il  "Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i.; 
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante  norme
per il diritto al lavoro delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e s.m.i., recante il  Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  nella
legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare  l'art.  42,  comma  1,
lett. d) punto 3) e l'art. 58, comma 1; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visti i Regolamenti di Ateneo relativi all'attuazione del  codice
di protezione dei dati personali utilizzati  dall'Universita'  ed  al
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati  rispettivamente
con decreto rettorale n. 5073 del 30  dicembre  2005  e  con  decreto
rettorale n. 1163 del 22 marzo  2006,  in  applicazione  del  decreto
legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto rettorale n. 918 dell'1 aprile 2014 con il quale
e' stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei  ruoli  a
tempo  indeterminato  del  personale  tecnico-amministrativo   presso
l'Universita' degli Studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il
2 aprile 2014; 
    Viste le delibere nn. 14 del 27 gennaio 2015 e 48 del 29  gennaio
2015, rispettivamente  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
    Visto il decreto del Direttore Generale n. 685 del 19 maggio 2015
con il quale questa Amministrazione,  in  applicazione  dell'art.  3,
comma 2, del sopracitato Regolamento  di  Ateneo  per  l'accesso  nei
ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, per
le motivazioni ivi esplicitate, ha autorizzato l'iter  amministrativo
finalizzato, tra l'altro, all'assunzione -  mediante  l'utilizzo  dei
punti organico  relativi  alla  programmazione  delle  assunzioni  di
personale tecnico-amministrativo per l'anno 2014 e previo esperimento
della procedura di mobilita'  di  cui  all'art.  34-bis  del  decreto
legislativo n. 165/2001 e s.m.i. e  della  subordinata  procedura  di
mobilita' intercompartimentale ed interuniversitaria - di n. 8 unita'
di categoria B, area amministrativa, per le esigenze delle  Strutture
dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II; 
    Considerato che: 
      1) il 20 luglio 2015 sono decorsi  infruttuosamente  i  termini
relativi alla procedura di  mobilita'  di  cui  all'art.  34-bis  del
decreto legislativo  n.  165/2001  e  s.m.i.,  effettuata  da  questa
Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 46565  del  20  maggio
2015; 
      2)  la   procedura   di   mobilita'   intercompartimentale   ed
interuniversitaria - effettuata da questa  Amministrazione  con  nota
dirigenziale, prot. n. 47580 del 22 maggio 2015  -  finalizzata,  tra
l'altro, al reclutamento delle predette n. 8 unita' di  categoria  B,
area amministrativa, per le esigenze delle Strutture dell'Universita'
degli Studi di Napoli Federico II, ha avuto esito positivo per  n.  4
posti, giusto decreto del Direttore Generale n.  936  del  27  luglio
2015; 
    Accertato, nel rispetto  di  quanto  prescritto  all'art.  3  del
sopracitato Regolamento di Ateneo per l'accesso  nei  ruoli  a  tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non  sussiste
alcuna  graduatoria  efficace  di   concorso   pubblico   di   questa
Universita' corrispondente al profilo da reclutare in parola; 
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere   all'emanazione   del
presente bando di concorso pubblico finalizzato alla copertura di  n.
4 posti di categoria B, area amministrativa, per  le  esigenze  delle
Strutture dell'Universita' degli Studi di Napoli Federico II; 
    Visto altresi', l'art. 3, comma 3, del sopracitato Regolamento di
Ateneo che detta disposizioni in  materia  di  riserve  di  posti  in
favore delle categorie ivi specificate; 
    Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui  all'art.
9 della legge 68/99 e s.m.i., non risulta alcuna scopertura a  favore
dei soggetti di cui alla citata legge 68/99; 
    Considerato che per la categoria di cui  al  presente  bando  non
opera la riserva  in  favore  dei  dipendenti  di  questo  Ateneo  in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 
    Considerato altresi' che per le categorie riservatarie di cui  al
decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010  e  s.m.i.,  artt.  1014,
comma 1, lett. a), e 678, comma 9, occorre riservare n.  2  posti  ai
sensi del gia' citato art. 1014, comma 1, lett. a) e comma 4,  tenuto
conto dei concorsi pubblici gia' banditi dall'Ateneo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Indizione 
 
 
    E' indetto il concorso pubblico, per  esami,  a  n.  4  posti  di
categoria B, posizione economica  B3,  area  amministrativa,  per  le
esigenze delle  Strutture  dell'Universita'  degli  Studi  di  Napoli
Federico II (cod. rif.  1501)  di  cui  n.  2  posti  riservati  alle
categorie di cui al decreto legislativo n. 66 del  15  marzo  2010  e
s.m.i., artt. 1014, comma 1, lett. a), e 678, comma  9,  in  possesso
dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi artt. 2 e
3. 
    Coloro  che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste   dal
presente articolo devono farne espressa  menzione  nella  domanda  di
ammissione al concorso, pena l'inapplicabilita' del beneficio. 
    I posti riservati che non dovessero essere coperti  per  mancanza
di  aventi  titolo  saranno  assegnati  agli  altri  concorrenti  non
riservatari utilmente collocati in graduatoria.