IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti
ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della
difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli stati maggiori di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di Ordinamento militare e successive modifiche e
integrazioni, e in particolare i titoli II e III del libro IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale
militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2015);
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017;
Vista la lettera n. M_D MSTAT 0014056 del 3 marzo 2015 con la
quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno
2015 un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessivi 80 (ottanta) Allievi ufficiali in ferma prefissata della
Marina militare, ausiliari del ruolo normale del Corpo del genio
navale - settore infrastrutture e ausiliari del ruolo normale e del
ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato
«Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1,
della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme
interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli
altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli
artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui
trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificita' quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per
il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore capo (CP) Felicio
Angrisano a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto il seguente concorso, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 15° corso Allievi ufficiali in ferma prefissata
(AUFP) per il conseguimento della nomina a ufficiale in ferma
prefissata della Marina militare, ausiliario del ruolo normale del
Corpo del genio navale - settore infrastrutture e ausiliario del
ruolo normale e del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto, con il numero di posti di seguito indicati:
a) Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
normale:
1) 10 (dieci) posti per il Corpo del genio navale - settore
infrastrutture con riserva di 3 (tre) posti a favore dei diplomati
presso le scuole militari e dei figli di militari deceduti in
servizio;
2) 40 (quaranta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
con riserva di 12 (dodici) posti a favore dei diplomati presso le
scuole militari e dei figli di militari deceduti in servizio;
b) Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo
speciale: 30 (trenta) posti per il Corpo delle capitanerie di porto,
con riserva di 9 (nove) posti a favore dei diplomati presso le scuole
militari e dei figli di militari deceduti in servizio.
In ciascuno dei suddetti concorsi, i posti riservati
eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini della Repubblica di entrambi i sessi. Pertanto, le
disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi i
sessi.
3. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per
ruolo potranno subire modificazioni, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario
soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei
ruoli degli ufficiali ausiliari del Corpo del genio navale e del
Corpo delle capitanerie di porto.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di
concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,
l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati,
nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi'
la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che
impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle
prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei
siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it