IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive modifiche
e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche;
Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli
orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di
servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il
regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma 1,
lettera a), 683, comma 1, 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n.
2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
Pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e
brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del
comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012
e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva
tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della
direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge di stabilita' 2015);
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato, inoltre, che la specialita' sopra descritta si
giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni
svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di
conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati
all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Tenuto conto che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui
agli articoli 634, 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo n.
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificita' quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010
con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato,
sez. IV, ord. numeri 3140, 2792, 2793, 2794, 2808 e 2809/2015; Tar
Lazio, sez. I, 27 maggio 2015, n. 7567; Tar Lazio, sez. I ter, 26
settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n.
100; Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51);
Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688,
comma 7, del citato decreto legislativo n. 66/2010 che prevede, per
il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora
triennale) per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, la
facolta' di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata
nei 18 mesi precedenti subordinatamente a una «motivata
determinazione ministeriale»;
Vista la lettera n. 77/1-2 IS del 31 luglio 2015 con cui il
Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi
di programmazione per il 6° concorso triennale per allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD 0111740 del 10 agosto 2015 con cui lo
Stato maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta»
all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 6° concorso
triennale di 490 allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma
dei carabinieri;
Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'ammissione al 6° corso triennale di 490
allievi marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri;
Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di
speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita'
di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati,
qualora il numero delle domande fosse elevato;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'ammissione al 6° corso triennale (2016-2019) di 490 allievi
marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri.
2. Dei 490 posti messi a concorso:
a) 14 sono riservati ai candidati in possesso, all'atto della
scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato
di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modifiche;
b) 98 sono riservati:
al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
ai diplomati delle Scuole militari dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani
dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea
Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale
della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli
aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei
militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti
requisiti;
c) 5 sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti
per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi
invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non
ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno
devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la
facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza
del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o
finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare
formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel
caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet
«www.persomil.difesa.it/concorsi» e «www.carabinieri.it», definendone
le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti gli interessati.