IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo ai titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Considerato che non e' stato abrogato l'art. 586, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 che prevede il deficit anche parziale di glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) tra le imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; Vista la direttiva IGESAN/PS-15/X (28) che, per i soggetti fabici con carenza totale o parziale di G6PD, prevede restrizioni e preclusioni incompatibili con la peculiare mansione svolta dagli Ufficiali piloti di complemento, nonche' l'impossibilita' del loro reimpiego al di fuori del ruolo per il quale concorrono; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la lettera n. M_D MSTAT 0052879 del 3 agosto 2015 con la quale lo Stato maggiore della Marina ha chiesto di indire per l'anno 2016 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore della Marina militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12; Tenuto conto che l'entita' dei posti a concorso corrisponde alle previsioni contenute nella programmazione triennale dei reclutamenti e negli altri documenti di pianificazione/programmazione e trova adeguata copertura finanziaria essendo conforme alle consistenze previsionali AA.PP. per l'anno 2016 approvate dallo Stato maggiore della difesa; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli artt. 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66/2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «Personale in regime di diritto pubblico»; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66/2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (artt. 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700); Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui agli artt. 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo n. 66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla specificita' quale sopra descritta; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il reclutamento presso le Forze armate sono quelle organicamente individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo n. 66/2010 con esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio, sez. I-ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 4330, 4331, 4332 del 15 settembre 2015); Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014 al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 4 (quattro) Allievi ufficiali Piloti di complemento del Corpo di Stato maggiore della Marina militare a un corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12. 2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i cittadini della Repubblica italiana di entrambi i sessi, cui le disposizioni del presente decreto, in mancanza di espressa indicazione, devono intendersi riferite. 3. Il numero di posti disponibili potra' subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, se sara' necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli Ufficiali piloti di complemento della Marina militare. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta Amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonche' nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it