IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante "Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, "Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei Carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  previa  richiesta
delle   amministrazioni   interessate,   corredata    da    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e, in  particolare,  l'art.  2199,
nonche'  l'art.  2186,  che  fa   salva   l'efficacia   dei   decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con modificazioni dall'art. 1,  comma  1,  della  legge  4
aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8,  concernente  l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche Amministrazioni centrali; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n.  147,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2014  e  bilancio
pluriennale dello Stato per il triennio 2014-2016"; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
"Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto l'art. 16-ter del decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78,
recante  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  enti  territoriali.
Disposizioni  per  garantire  la  continuita'  dei   dispositivi   di
sicurezza e di  controllo  del  territorio.  Razionalizzazione  delle
spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme  in  materia  di
rifiuti e di emissioni  industriali",  convertito  con  modificazioni
dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  forze  armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2"; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante  "Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)"; 
    Ritenuto che non si  reputa  opportuno  procedere  a  scorrimento
delle graduatorie di precedenti concorsi, in quanto: 
      -  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento  del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; 
      - la pianificazione pluriennale dei reclutamenti, in  relazione
ai meccanismi annuali di avanzamento e  progressione  delle  carriere
tipici  dell'ordinamento  militare,  impone   una   precisa   cadenza
periodica del concorso; 
      -  e'  nell'interesse   funzionale   dell'Amministrazione,   in
relazione alle proprie peculiari esigenze operative, disporre di  una
provvista di personale,  attraverso  la  periodicita'  del  concorso,
dando l'opportunita'  di  concorrere  ad  un  bacino  il  piu'  ampio
possibile di potenziali aspiranti che  hanno  maturato  i  prescritti
requisiti, nel rispetto dei  principi  della  par  condicio  e  della
massima partecipazione; 
      - rispetto ai precedenti concorsi sono intervenute  sostanziali
modifiche relative ai  requisiti  psicofisici  di  partecipazione,  a
seguito dell'entrata in vigore  del  citato  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato "Specificita'  delle  Forze  Armate,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del  Fuoco",  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato "Programmazione delle assunzioni e norme interpretative"  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente "Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri,  il  possesso  di  specifici  requisiti  legati  all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
641, 697, 700, 703, 707 e 708); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli allievi carabinieri effettivi si evince dai  commi
1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010  e
che entrambe le disposizioni disegnano un sistema  di  programmazione
quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e  i
candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,  Ad.  Plen.  ,  28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16 luglio  2014,  n.  7599;  T.A.R.
Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter,
26 settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
madrelingua araba, cinese o di altri idiomi  riconducibili  al  ceppo
slavo, asiatico ed africano; 
    Ravvisata l'esigenza di ridurre i tempi per  l'impiego  operativo
sul territorio nazionale di carabinieri effettivi; 
    Considerato che detta esigenza puo' essere  soddisfatta  mediante
la previsione di un corso formativo iniziale della durata di soli sei
mesi, nel rispetto dell'art. 783 del citato decreto legislativo n. 66
del  2010,  cui  ammettere  esclusivamente  i  volontari   in   ferma
prefissata delle Forze Armate, in considerazione  dell'esperienza  di
servizio gia' maturata; 
    Vista la possibilita' di procedere  all'assunzione  straordinaria
di 1.050 allievi carabinieri effettivi con decorrenza  non  anteriore
al 1° marzo 2016, al fine di incrementare i servizi di prevenzione  e
di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della  sicurezza
pubblica e di reclutare ulteriori allievi carabinieri,  in  relazione
all'entita' delle residue facolta' assunzionali per l'anno  2016,  in
data non anteriore al 1º dicembre 2016, in  applicazione  dei  citati
articoli 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78  e  1,  comma
986, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    Considerato che le  riserve  di  posti  a  favore  dei  cittadini
italiani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta' di  cui
agli articoli 706 e 2199, comma 7-bis, del citato decreto legislativo
n. 66 del 2010 e dei possessori dell'attestato di bilinguismo di  cui
all'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  luglio
1976, n. 752, e successive modificazioni, possono  essere  assicurate
con un  successivo  decreto,  con  cui  dovranno  essere  avviate  le
procedure di reclutamento di ulteriori allievi carabinieri  in  ferma
quadriennale, a copertura delle assunzioni ordinarie autorizzate  per
l'anno 2016; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli,
per il reclutamento di: 
      a) 735 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, in servizio; 
      b) 315 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7-bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP1)  in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma. 
    2.  Il  numero  dei  posti  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata per il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare  le  prove  concorsuali,  di  modificare  il
numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla
frequenza  del  corso,  in  ragione  di  esigenze   attualmente   non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione  di  disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2016. 
    4. In entrambi i casi di cui ai commi 2 e 3 il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne  formale  comunicazione
mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
Speciale.