IL DIRETTORE GENERALE
di concerto con
IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla
legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 2, comma 9;
Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti
"Modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli
Allievi Marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica Militare" e
successive modifiche;
Visto il decreto del Ministro della difesa 13 marzo 1998,
concernente "Modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il
reclutamento degli Allievi Marescialli della Marina Militare" e
successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e
successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che
fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari,
delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle
determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla
loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare" e successive modifiche e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente
norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze
della Direzione Generale per il Personale Militare;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante
l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica all'art.
635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco";
Visto il foglio n. M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015 con il
quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle
assunzioni per l'anno 2016 dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio
2016-2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2".
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2016 0020866 del 4 febbraio
2016 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernenti gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli
dell'Esercito per l'anno 2016;
Visto il foglio n. M_D MSTAT 0072631 del 29 ottobre 2015 dello
Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli della
Marina Militare per il 2016;
Visto il foglio n. M_D ARM001 0001439 dell'11 gennaio 2016 dello
Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di
programmazione per il reclutamento degli Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare per il 2016;
Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2016);
Vista la legge del 23 dicembre 2015, n. 209, recante il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto degli
articoli 625, comma 1, del citato decreto legislativo 66/2010,
rubricato "Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali", 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183,
rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", 51, comma 8, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico";
Considerato, inoltre, che la specialita' sopra descritta si
giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni
svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di
conseguenza, il citato decreto legislativo 66/2010 ha cura di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati
all'eta', all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale
(articoli 635, 646, 672, 682, 684, 697 e 700);
Tenuto conto che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti
in questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui
agli articoli 634, 682, 760 e 1047 del citato decreto legislativo
66/2010 presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi
di cui trattasi, alla luce della necessita' di non precludere la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e attualmente mantenuto i necessari requisiti, connotati dalla
specificita' quale sopra descritta;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, le sole
ipotesi in cui e' ammesso lo scorrimento delle graduatorie di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento presso le Forze Armate sono quelle organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo 66/2010 con
esclusione dell'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Tar Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen. , 28 luglio 2011, n. 14,
punto 51 Cons. Stato, sez. IV, sentt. nn. 4330, 4331, 4332 del 15
settembre 2015);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore Generale per il
Personale Militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre
2015, concernente la nomina dell'Amm. Isp. (CP) Vincenzo MELONE a
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento del
personale da avviare ai corsi per Allievi Marescialli delle Forze
Armate:
a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
19° corso biennale (2016 - 2018) per Allievi Marescialli
dell'Esercito;
b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
19° corso biennale (2016 - 2018) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il
Corpo delle Capitanerie di Porto;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al
19° corso biennale (2016 - 2018) per Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare.
2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero
dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati
delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera Nazionale di
Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito,
dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli
orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera Nazionale per
i Figli degli Aviatori e dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli
Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli
645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in
possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente
non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei
saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri
concorrenti idonei.
3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno
ammessi quali Allievi Marescialli alla frequenza dei corsi con
riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei
requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a
effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente.
4. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del
corrispondente concorso interno della rispettiva Forza Armata (ai
sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 2010,
n. 66), nei termini di cui al successivo art. 18, comma 5.
5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente
bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare,
annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei
vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la
stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale e sul
portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo
art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato
secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il
numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2.
6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
7. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva,
altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito
www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'.
Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti gli interessati.