IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola  concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in  particolare
gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di  personale
docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni  pubbliche»  e  successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni e gli indirizzi  applicativi  di  cui  alla
circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione
pubblica; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della  direttiva  2000/78
CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di
religione, di convinzioni  personali,  di  handicap,  di  eta'  e  di
orientamento sessuale; 
    Visto il  decreto-legge  7  aprile  2004,  n.  97,  e  successive
modificazioni,   recante   «Disposizioni   urgenti   per   assicurare
l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche'  in  materia
di esami di Stato e di Universita'», convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143  e  in  particolare  l'art.  3-bis,
istitutivo  delle  graduatorie  aggiuntive   per   il   sostegno   da
utilizzarsi  in  subordine  alle  relative  graduatorie   di   merito
concorsuali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile»  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modificazioni; 
    Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678,  comma  9,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante  «Nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  e
successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e  ricerca»  convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.  128  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 15, comma 3-bis)  che  dispone
l'unificazione delle  aree  scientifica  (AD01),  umanistica  (AD02),
tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04)  di  cui
all'art. 13, comma  5,  della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  e
all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione  n.  78  del  23
marzo 1997; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art.  1,
comma 109, lettera b) che dispone lo svolgimento  di  distinte  prove
concorsuali, per titoli ed esami, suddivise per i posti  di  sostegno
della scuola  dell'infanzia,  della  scuola  primaria,  della  scuola
secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, concernente  criteri  generali  per  la
disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi  di
laurea in  scienze  della  formazione  primaria  e  delle  Scuole  di
specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare  l'art.
3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che  disciplinano  l'acquisizione  del
titolo di specializzazione  sul  sostegno  nell'ambito  dei  predetti
percorsi; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  «Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo  grado»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010,  n.  249»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi,  modalita'
di valutazione del grado di raggiungimento  degli  stessi,  attivita'
formative e criteri per  la  valutazione  del  personale  docente  ed
educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art.  1,
comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,  n.  19,  recante  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di  esame  e
programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del
personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di
primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per
il sostegno agli alunni con disabilita'»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli
valutabili nei concorsi per titoli ed esami per  l'accesso  ai  ruoli
del  personale  docente   della   scuola   dell'infanzia,   primaria,
secondaria di primo e  secondo  grado  e  ripartizione  dei  relativi
punteggi»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in  data  in  data  26
gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il  quale  si  autorizzano  le
procedure per il reclutamento  per  n.  63.712  unita'  di  personale
docente; 
    Visto il Contratto Collettivo Nazionale di  Lavoro  del  comparto
Scuola; 
    Informate    le     organizzazioni     sindacali     maggiormente
rappresentative; 
    Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 e'
stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del  5  dicembre
2015 al sistema informativo di questo  Ministero,  la  previsione  di
disponibilita' di  posti  da  destinare  alle  procedure  concorsuali
relative a posti di sostegno per la scuola dell'infanzia  pari  a  n.
304 unita', per la scuola primaria pari a n.  3.799  unita',  per  la
scuola secondaria di primo grado pari a n. 975 unita', per la  scuola
secondaria di secondo grado pari a n. 1.023 unita', salvo gli effetti
derivanti da innovazioni normative; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; 
      d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni; 
      e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.