IL DIRETTORE GENERALE del personale e delle risorse Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante "Adeguamento delle strutture degli organici dell'Amministrazione Penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 "; Considerato che, in deroga al disposto di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando di concorso, per particolari discipline sportive, puo' prevedere, per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di Polizia, il limite minimo e massimo di eta', rispettivamente, di diciassette e trentacinque anni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132 concernente il "Regolamento recante modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l'accesso ai Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato, per un contingente non superiore all'uno per cento delle dotazioni organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive nazionali; Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146; Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi Sportivi del Corpo di polizia penitenziaria; Visto l'art. 2 del d.P.R. 17 dicembre 2015, n. 207 recante "Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2" secondo il quale le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori; Visto il d.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche" ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett. a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e delle risorse; Ritenuta la competenza del direttore generale del personale e delle risorse alla firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione penitenziaria; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016)"; Ritenuta la necessita' di bandire un concorso pubblico, per l'accesso di complessivi n. 18 atleti, dei quali n. 11 del ruolo maschile e n. 7 del ruolo femminile, nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre; Decreta: Art. 1 Posti disponibili per l'assunzione E' indetto un pubblico concorso per titoli a complessivi n. 18 posti nel Gruppo Sportivo "Fiamme Azzurre", di cui n. 11 posti nel ruolo maschile e n. 7 posti nel ruolo femminile. 2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel modo seguente: Ruolo maschile: n. 1 atleta disciplina "Atletica leggera - specialita': salto in alto"; n. 1 atleta disciplina "Equitazione - specialita': concorso completo - specifiche tecniche young rider"; n. 2 atleti disciplina "Judo - specialita': Categoria 66 Kg"; n. 1 atleta disciplina "Pugilato - specialita': categoria + 91 Kg"; n. 1 atleta disciplina " Scherma - specialita': spada individuale e a squadre"; n. 1 atleta disciplina " Sport invernali - specialita': skeleton"; n. 2 atleti disciplina "Tennis tavolo - specialita': singolare e doppio"; n. 1 atleta disciplina " Tiro a volo- specialita': fossa olimpica"; n. 1 atleta disciplina " Sport del ghiaccio- specialita': danza sul ghiaccio". Ruolo femminile: n. 1 atleta disciplina "Equitazione - specialita': concorso completo - specifiche tecniche young rider"; n. 1 atleta disciplina "Equitazione - specialita': salto ad ostacoli - specifiche tecniche seniores"; n. 1 atleta disciplina " Nuoto - specialita': 50 e 100 metri rana individuale"; n. 1 atleta disciplina "Pentathlon moderno- specialita': individuale - specifiche tecniche olimpiche"; n. 1 atleta disciplina "Pugilato - specialita': Categoria 54 Kg"; n. 1 atleta disciplina " Scherma - specialita': fioretto individuale e a squadre"; n. 1 atleta disciplina " Sport del ghiaccio- specialita': danza sul ghiaccio". 3. L'Amministrazione penitenziaria si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2016 - 2017. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi ed esami". 4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.