IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del
Ministro della pubblica istruzione, concernente le norme per il
recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno
scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita'
applicative in materia;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e
della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Viste le lettere M_D SSMD 0140610 del 12 ottobre 2015 e M_D SSMD
0158764 del 13 novembre 2015, con le quali lo Stato Maggiore della
difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzato per l'anno
2016;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)»;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018;
Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi alle
Scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in Milano, alla
Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola
militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2016-2017;
Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione
di una prova preliminare sulla base del numero delle domande
pervenute per ciascun concorso;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 710, comma 2, primo periodo
del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Ministro
della difesa stabilisce ogni anno il numero dei posti da mettere a
concorso;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 -
recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della
Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, foglio n. 2512
- il concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Per l'anno scolastico 2016-2017 sono indetti i seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentosettanta
giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla
Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica con la
seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede e ordine di
studi:
a) posti 160 (centosessanta) per il concorso relativo
all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti:
1) «Nunziatella» di Napoli:
3° liceo classico: posti 32 (trentadue);
3° liceo scientifico: posti 48 (quarantotto);
2) «Teulie'» di Milano:
3° liceo classico: posti 20 (venti);
3° liceo scientifico: posti 60 (sessanta);
b) posti 65 (sessantacinque) per il concorso relativo
all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»,
cosi' ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti 15 (quindici);
2) 3° liceo scientifico: posti 50 (cinquanta);
c) posti 45 (quarantacinque) per il concorso relativo
all'ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»,
cosi' ripartiti:
1) 3° liceo classico: posti 18 (diciotto);
2) 3° liceo scientifico: posti 27 (ventisette).
2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il
50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove
concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani
dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite,
lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre
2001, n. 461, deve recare data anteriore a quella di scadenza per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle
suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri
concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi,
variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o
rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti
gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara'
dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La Direzione generale per il personale militare si riserva,
altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di
candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per
l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al
successivo art. 3 nonche' nel sito Internet
www.persomil.difesa.it/concorsi, definendone le modalita'. Il citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli
interessati.