IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
Codice  dell'Amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto  interministeriale  9  luglio  2009  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'Ordinamento   Militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni», e, in particolare, i titoli II e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare,  e  l'art.  2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli  Stati  Maggiori  di
Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
codice, fino alla loro sostituzione e, nello  specifico,  il  decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni», e in particolare i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei Conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare;  
    Visto il decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 con  il
quale  e'  stata   approvata   la   direttiva   tecnica   riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica  riguardante
i criteri per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 0189678 del 12 novembre 2015 con
la quale il I Reparto Affari Giuridici  ed  Economici  del  Personale
dello Stato Maggiore dell'Esercito ha chiesto di  indire  per  l'anno
2015 un concorso,  per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  40
(quaranta) Allievi all'8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
(A.U.F.P.) per il conseguimento  della  nomina  a  Tenente  in  Ferma
Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo  degli  Ingegneri,
del Corpo di Commissariato e del Corpo Sanitario dell'Esercito; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0070017  del  13  aprile
2016 con la quale il I Reparto  Affari  Giuridici  ed  Economici  del
Personale  dello   Stato   Maggiore   dell'Esercito,   in   sede   di
coordinazione  del  presente  bando,  ha  chiesto,  tra  l'altro,  di
rimodulare la ripartizione dei posti a concorso prevedendo n. 6 (sei)
posti per psichiatri; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  Direttiva  Tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
Generale della Sanita'  Militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Ritenuto  necessario,  al  fine  di  soddisfare  la   prioritaria
esigenza della Forza Armata di disporre di personale  qualificato  da
impiegare, dopo  la  nomina  a  Ufficiale  in  Ferma  Prefissata,  in
attivita' che richiedono elevata professionalita', prevedere  che  al
concorso  indetto  con  il  presente  decreto   vengano   ammessi   a
partecipare  solo  candidati  in  possesso   di   specifiche   lauree
magistrali e di particolari ulteriori requisiti culturali; 
    Ritenuto  opportuno  prevedere   che   alla   prova   concorsuale
successiva  alla  prova  di  cultura  venga  ammesso  un  numero   di
concorrenti pari a dieci volte quello  previsto  per  ogni  specifico
indirizzo di  studio  piu'  eventuali  pari  merito,  allo  scopo  di
garantire una adeguata selezione e la copertura dei posti a concorso; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625,  comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  66/2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato «Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco»,  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
«Programmazione delle assunzioni e norme interpretative», e 3,  comma
1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
«Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato decreto legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato decreto legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu'  recente  giurisprudenza  (Tar  Lazio,
sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato,  sez.  III,  14
gennaio 2014, n. 100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011,  n.  14,
punto 51); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 - registrato presso la Corte dei Conti il 19  dicembre  2014  al
foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore  Generale  per
il Personale Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
     1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione
di 40 (quaranta) Allievi all'8°  corso  Allievi  Ufficiali  in  Ferma
Prefissata (A.U.F.P.) dell'Esercito per il conseguimento della nomina
a Tenente in Ferma Prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo
degli Ingegneri, del Corpo di Commissariato  e  del  Corpo  Sanitario
dell'Esercito cosi' ripartiti: 
      per il Corpo degli Ingegneri: n. 15 (quindici) posti di cui: 
        a) n. 1 (uno) posto per laureati in Biologia (LM 6); 
        b) n. 1 (uno) posto per laureati in Fisica (LM 17); 
        c) n. 1 (uno) posto per laureati  in  Ingegneria  aeronautica
(LM 20); 
        d) n. 1 (uno) posto per laureati in Ingegneria biomedica  (LM
21); 
        e) n. 2 (due) posti per laureati in Ingegneria per l'ambiente
e il territorio (LM 35); 
        f)  n.  1  (uno)  posti  per  laureati  in  Ingegneria  delle
telecomunicazioni (LM 27); 
        g) n. 1 (uno) posti per laureati  in  Ingegneria  elettronica
(LM 29); 
        h) n. 1 (uno) posto per laureati  in  Ingegneria  informatica
(LM 32); 
        i) n. 3 (tre) posti per laureati  in  Ingegneria  civile  (LM
23), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        j)  n.   1   (uno)   posto   per   laureati   in   Ingegneria
edile/Architettura  (LM  4),  con  abilitazione  all'esercizio  della
professione; 
        k) n. 2 (due) posti per laureati in Scienze chimiche (LM 54); 
      per il Corpo di Commissariato: n. 11 (undici) posti di cui: 
        l) n.  4  (quattro)  posti  per  laureati  in  Giurisprudenza
(LGM/01); 
        m) n. 4 (quattro) posti per laureati in Scienze dell'economia
(LM 56); 
        n) n.  3  (tre)  posti  per  laureati  in  Scienze  economico
aziendali (LM 77); 
      per il Corpo Sanitario: n. 14 (quattordici) posti di cui: 
        o) n. 4 (quattro) posti per laureati in Medicina e  chirurgia
(LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        p) n. 4 (quattro) posti per laureati in Medicina  veterinaria
(LM 42), con abilitazione all'esercizio della professione; 
        q) n. 6 (sei) posti per laureati in medicina e chirurgia  (LM
41),  con  abilitazione  all'esercizio  della   professione   e   con
specializzazione in psichiatria. 
    2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma  1,
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli Ufficiali in Ferma Prefissata. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o l'incorporamento dei vincitori,  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di
leggi di bilancio dello Stato o  finanziarie  o  di  disposizioni  di
contenimento della spesa  pubblica.  In  tal  caso,  ove  necessario,
l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata  comunicazione  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  Difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  L'Amministrazione  della  Difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel
portale dei concorsi on-line del Ministero  della  Difesa  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti  gli  interessati,
nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.