IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»,  ed  in  specie
l'art. 1, comma 1, ai sensi  del  quale  non  puo'  prescindersi  dal
possesso della cittadinanza  italiana  per  i  posti  nei  ruoli  del
Ministero della giustizia, eccettuati i posti  a  cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,
nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri  -  Quadriennio  normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione di dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»,  in  particolare,  l'art.  50,
commi 1-quater e 1-quinquies; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto  l'art.  21-ter,  commi   1-quater   e   1-quinquies,   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante «Misure urgenti in materia
fallimentare,  civile  e  processuale  civile  e   di   funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria»; 
    Visto l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2016,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto  2016,  n.
161, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di processo amministrativo telematico»; 
    Visto  quanto  previsto  dall'art.   1,   comma   2-septies   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; 
    Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in materia di mobilita'; 
    Visto il bando per mobilita' esterna per  n.1031  posti,  diretti
all'acquisizione di dipendenti, a tempo  pieno  e  indeterminato  per
vari   profili   professionali   nei    ruoli    dell'Amministrazione
giudiziaria, indetto con P.D.G. 25 novembre 2014, e pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n.
5 del 20 gennaio 2015, come integrato dal P.D.G. 18 febbraio  2015  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale - n. 16 del 27 febbraio 2015; 
    Visto il provvedimento del Direttore  generale  del  personale  e
della formazione in data 12 agosto 2016, con  il  quale  si  e'  data
attuazione alla prima  fase  delle  procedure  di  mobilita'  di  cui
all'art. 1, commi 423, 424 e 425 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190; 
    Tenuto  conto  di  quanto  indicato  dall'articolo  dal  predetto
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161,  in  relazione  alle  prioritarie
esigenze di nuove  assunzioni  per  le  finalita'  di  innovazione  e
revisione organizzativa del Ministero della giustizia e degli  uffici
giudiziari; 
    Considerato quanto previsto dall'art.  2  comma  3,  del  decreto
ministeriale del 20 ottobre 2016 e  considerate  complessivamente  le
vacanze  nelle  dotazioni   organiche   del   personale   nel   ruolo
dell'Amministrazione giudiziaria, ed in  specie  quelle  relative  al
profilo professionale  di  Assistente  giudiziario,  Area  funzionale
seconda, fascia economica F2; 
    Attesa pertanto la necessita' di procedere ad indire un  concorso
pubblico  per  titoli  ed  esami  per  il  profilo  professionale  di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2; 
    Tenuto  conto,  in  relazione  al  profilo  professionale   sopra
indicato,  di  quanto  previsto  dal  decreto  del   Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica   amministrazione   del    20    ottobre    2016,    recante
l'individuazione dei  criteri  e  le  priorita'  delle  procedure  di
assunzione di un contingente massimo di  1.000  unita'  di  personale
amministrativo   non   dirigenziale,   da   inquadrare   nei    ruoli
dell'Amministrazione  giudiziaria,  mediante  scorrimento  di   altre
graduatorie in corso di validita' o per concorso  pubblico  ai  sensi
dell'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30  giugno  2016,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.
161, nonche' recante la definizione dei criteri  per  lo  svolgimento
delle ulteriori procedure assunzionali previste  dall'art.  1,  comma
2-quater, del medesimo decreto-legge; 
    Ritenuto  che,  in  ragione  di  esigenze   di   economicita'   e
tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il
sollecito  espletamento  della   procedura,   si   renda   necessario
articolare le prove di esame in due prove scritte, articolate in  una
serie di domande a  risposta  multipla  su  materie  predefinite,  da
svolgersi in un unico tempo, ed in un colloquio orale; 
    Ritenuto  che,  per  le  medesime  ragioni  di   economicita'   e
tempestivita', come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale  20
ottobre 2016, e' riservata la facolta' di far precedere le  prove  di
esame da una prova preselettiva; 
    Ritenuto che, secondo quanto disposto  dall'art.  6  del  decreto
ministeriale del 20 ottobre  2016,  occorre  valorizzare  i  percorsi
formativi previsti dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17  dicembre  2012,  n.  221,  come  modificato  dall'art.   50   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  a  n.  800
posti  a  tempo  indeterminato  per  il  profilo   professionale   di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2,
nei  ruoli  del   personale   del   Ministero   della   giustizia   -
Amministrazione giudiziaria. 
    E'  garantita  la  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165.