IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni  e  sulle  modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
codice per le pari opportunita' fra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge n. 246 del 28 novembre 2005; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice   dell'Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernenti norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare nonche' il titolo X del libro IV concernente  norme  per  il
reclutamento e la formazione, ruolo e organici e  stato  giuridico  e
avanzamento del personale delle bande musicali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il Testo unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di   Ordinamento   militare   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e in  particolare  i  titoli  II,  III  del  libro  IV,
concernenti norme  per  il  reclutamento  e  per  la  formazione  del
personale militare, nonche' il titolo  X  del  libro  IV  concernente
norme per il reclutamento, per le commissioni dei concorsi e  per  la
nomina e la formazione del personale delle bande musicali; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013, registro n.  I,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il regolamento in materia di  parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista la legge 12 ottobre 2016, n. 196, recante «Disposizioni per
l'assestamento  del  bilancio  dello  Stato  e  dei   bilanci   delle
amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016»; 
    Considerato che il concorso, per titoli ed esami, a un posto  per
la nomina a maggiore del  ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio trasmissioni, Maestro Direttore  della
Banda musicale dell'Esercito, indetto con decreto dirigenziale  64/1D
del 24 febbraio 2016 pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  4ª  Serie
speciale, n. 17 del 1° marzo 2016 e' andato deserto  per  carenza  di
concorrenti idonei; 
    Ravvisata quindi, la necessita' di indire un nuovo  concorso  per
titoli ed esami, per il  reclutamento  del  Maestro  Direttore  della
Banda musicale dell'Esercito; 
    Considerato che il posto a concorso e' stato  bilanciato  con  la
decurtazione di una unita' nel numerico  degli  ufficiali  dei  ruoli
speciali, autorizzati dallo Stato maggiore della  difesa  per  l'anno
2015; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2016 0214710 del  4  novembre
2016 con la quale il I Reparto  affari  giuridici  ed  economici  del
personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2016 il concorso sopracitato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del  5  dicembre
2014 -registrato presso la Corte dei conti il 19  dicembre  2014,  al
Foglio n. 2512- concernente la sua nomina a direttore generale per il
personale militare e il decreto del  Presidente  della  Repubblica  4
ottobre 2016 -registrato presso la Corte  dei  conti  il  25  ottobre
2016, al Foglio n. 2028- relativo alla sua conferma nell'incarico, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a un posto per la
nomina  a  Maggiore  del  ruolo  speciale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, Maestro Direttore della
Banda musicale dell'Esercito. 
    2. Al concorso di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o  l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario,  l'Amministrazione  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli  effetti  per  tutti  gli  interessati,  nonche'  nei  siti
www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 
    4.  Nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  medesima  eserciti  la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati  circa  eventuali
spese dagli stessi sostenute per  la  partecipazione  alle  selezioni
concorsuali. 
    5.  L'Amministrazione  della  difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al  successivo
art. 3, che avra' valore di notifica a tutti gli  effetti  per  tutti
gli interessati, nonche' nel sito www.persomil.difesa.it.