IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto ministeriale 3  dicembre  2015,  concernente  la
definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo,  categoria  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   Ufficiali   di
Complemento e del personale appartenente al ruolo dei Marescialli  ai
concorsi per la nomina ad Ufficiale in servizio permanente dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica militare; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa  n.  M_D  SSMD
0117167 del 22 agosto 2016, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2017; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  30  giugno  2015,  -
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1576 - recante «Disciplina dei concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi  dell'art.  647
del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Ravvisata la necessita' di reclutare per l'anno 2017  complessivi
41 (quarantuno) Ufficiali in servizio permanente nei  ruoli  speciali
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal codice stesso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare e i decreti del  Presidente  della  Repubblica  in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data  31  luglio  2017,  in  corso  di
registrazione presso la Corte dei conti, relativi alla  sua  conferma
nell'incarico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento di 22 (ventidue)  Ufficiali  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale   delle   Armi   dell'Arma
Aeronautica, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di 11 (undici) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei
Marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento di 13  (tredici)  Ufficiali  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del   Corpo   del   Genio
Aeronautico, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di 8 (otto) posti a favore degli appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli, cosi' ripartiti tra le seguenti categorie: 
        costruzioni aeronautiche: 2 posti, con  riserva  di  1  (uno)
posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei  parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze armate e delle Forze  di  Polizia  deceduto  in
servizio e per causa di servizio e con riserva di  1  (uno)  posto  a
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        elettronica: 3 posti, con riserva di 2 (due) posti  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        infrastrutture ed impianti: 3 posti, con riserva di  2  (due)
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        motorizzazione: 2 posti, con  riserva  di  1  (uno)  posto  a
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        chimica: 2 posti, con riserva di 1 (uno) posto a favore degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        fisica: 1 posto, con riserva di 1 (uno) posto a favore  degli
appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      c) concorso  per  il  reclutamento  di  6  (sei)  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  di  Commissariato
Aeronautico, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e  delle
Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio  e  con
riserva di 3 (tre) posti a favore degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli; 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Sottotenenti  in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  Completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande ed  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo art. 15 -  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove
necessario,  l'amministrazione  della  difesa  ne   dara'   immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato  nel  portale
dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti  internet
www.persomil.difesa.it,  www.aeronautica.difesa.it,  definendone   le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.