IL DIRETTORE GENERALE 
                    DEL PERSONALE E DELLE RISORSE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
    Considerato  che,  in  deroga  al  disposto  di  cui  al  decreto
ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 28, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il  bando
di concorso, per particolari discipline sportive, puo' prevedere, per
il reclutamento degli atleti  dei  gruppi  sportivi  delle  Forze  di
polizia, il limite minimo e  massimo  di  eta',  rispettivamente,  di
diciassette e trentacinque anni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n.  132,  concernente   il   «Regolamento   recante   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei  gruppi  sportivi  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente  della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132,  secondo  il  quale  l'accesso  ai
Gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria e' riservato,  per
un contingente  non  superiore  all'uno  per  cento  delle  dotazioni
organiche previste dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, ad atleti riconosciuti  di  interesse  nazionale
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano   (C.O.N.I.)   o   dalle
Federazioni sportive nazionali; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146. 
    Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 2 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  17
dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia  di  parametri
fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento  nelle  Forze
armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e  nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12  gennaio
2015, n. 2» secondo il quale le disposizioni  previste  dal  medesimo
regolamento non trovano applicazione per le procedure di reclutamento
e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle  Forze  armate,
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco da destinare  ai  gruppi  sportivi  in
qualita' di atleti o di istruttori; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  10
ottobre 2017 e successive rimodulazioni, recante l'autorizzazione  ad
assumere personale nei Corpi di polizia; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Ritenuta la necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico,  per
l'accesso di complessivi 12 atleti, dei quali 5 del ruolo maschile  e
7 del ruolo femminile, nel Gruppo sportivo Fiamme Azzurre; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso per titoli  a  complessivi  12
posti nel Gruppo sportivo «Fiamme Azzurre», di cui 5 posti nel  ruolo
maschile e 7 posti nel ruolo femminile. 
    2. I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per  discipline
sportive nel modo seguente: 
      Ruolo maschile: 
        2 atleti disciplina «Sport Invernali  -  specialita':  Bob  a
due»; 
        1  atleta  disciplina  «Sport  del  ghiaccio  -  specialita':
Pattinaggio Artistico singolo»; 
        1 atleta disciplina «Ciclismo - specialita':  Inseguimento  a
squadre, Madison e Corsa a punti»; 
        un  atleta  disciplina  «Pentathlon  moderno  -  specialita':
Individuale e Staffetta». 
      Ruolo femminile: 
        n.  1  atleta  disciplina  «Sport  Invernali  -  specialita':
Skeleton»; 
        n. 1 atleta disciplina «Triathlon  -  specialita':  triathlon
sprint e supersprint, team mixed relay e duathlon supersprint»; 
        una atleta disciplina «Atletica Leggera - specialita': 3000 e
5000 metri su pista, corsa campestre e corsa in montagna»; 
        n. 1 atleta disciplina «Atletica Leggera - specialita': 400 e
800 metri su pista»; 
        n. 1 atleta disciplina «Atletica Leggera  -  specialita':  60
metri indoor e 100 metri su pista»; 
        n. 1 atleta disciplina «Canoa - specialita': K1 200  metri  e
K2 200 metri»; 
        n. 1 atleta disciplina «Ciclismo - specialita':  Inseguimento
individuale, Inseguimento a squadre, Madison e Omnium». 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non  valutabili  ne'  prevedibili,   nonche'   in   applicazione   di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2017-2019. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  e  nel  sito  istituzionale
www.giustizia.it 
    4. I vincitori del concorso sono nominati  agenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria.