IL DIRETTORE GENERALE del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni e modificazioni, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», ed in specie l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero della giustizia, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 recante «Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162»; Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84 recante «Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale»; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dei Ministeri - Quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive integrazioni e modificazioni, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, comma 1 e comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84/2015; Ritenuto di propria competenza la firma degli atti relativi alle procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione della Giustizia Minorile e di Comunita'; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Visto l'art. 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, coordinato con legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46 ai sensi del quale il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 procedure concorsuali per l'assunzione di un numero massimo di sessanta unita' di personale da inquadrare nella III area di vari profili tra i quali quello di funzionario della professionalita' di servizio sociale; Visto l'art. 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai sensi del quale le unita' oggetto di procedure concorsuali sono state elevate da 60 a 296; Decreta: Art. 1 Posti disponibili a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 250 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di funzionario della professionalita' di servizio sociale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita'. 2. L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2018-2020. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».