IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni; Vista la legge 29 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 601, lettera c); Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma 6, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano disciplinati il contenuto del bando, il termine e le modalita' di presentazione delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione di valutazione; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89, recanti i regolamenti per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 92 del 23 febbraio 2016 recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 93 del 23 febbraio 2016 recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016 recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita'»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 19/2016 come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 15 dicembre 2017, n. 995,restituito dalla Corte dei conti con nota prot. 192 del 3 gennaio 2018 poiche' non rientrante tra gli atti sottoposti a controllo, che disciplina le modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17 comma 2 lettera b) e commi 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, ed in particolare la tabella A allegata al suddetto decreto, recante «Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nonche' del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilita', adottata ai sensi dell'art. 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984 , registrato dalla Corte dei conti al numero 192 in data 22 gennaio 2018, recante la disciplina delle procedure e dei criteri per le modalita' di verifica degli standard professionali in itinere e finale, incluse l'osservazione sul campo, la definizione della struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale del personale docente, di cui all'art. 13 del richiamato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 8 novembre 2017, con la quale e' stato dichiarato costituzionalmente l'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; g) GAE: graduatorie di cui all'art. 1, comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296; h) percorso FIT: percorso di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente.