IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014 - registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi alla sua conferma nell'incarico; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della Sanita' Militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'Ordinamento Militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Vista la comunicazione del 21 novembre 2017 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha inviato gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di sedici orchestrali per la banda musicale; Visto il foglio n. 0190285 del 15 dicembre 2017 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2018 e le consistenze previsionali per il triennio 2017-2019, con le relative varianti, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sedici orchestrali presso la banda musicale dell'Esercito cosi' suddivisi: a) 6 posti di Primo Maresciallo, per i seguenti strumenti: 1° Flicorno basso in sib - 1^ Parte A; 1^ Tromba in sib - 1^ Parte A; 1° Flicorno soprano in sib - 1^ Parte A; 1° Flauto (con l'obbligo dell'ottavino) - 1^ Parte A; 1° Clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del piccolo in mib) - 1^ Parte A; 1° Clarinetto basso in sib - 1^ Parte A; b) 6 posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti: 1° Sax contralto in mib - 1^ Parte B; 1° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del piccolo in lab) - 1^ Parte B; 2° Clarinetto soprano in sib n. 1 - 1^ Parte B; 1° Clarinetto soprano in sib n. 6 - 2^ Parte A; 2° Clarinetto basso in sib - 2^ Parte B; 2° Clarinetto soprano in sib n. 2 - 2^ Parte B; c) 4 posti di Maresciallo Ordinario per i seguenti strumenti: 2° Clarinetto soprano in sib n. 5 - 3^ Parte A; 2° Piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione) - 3^ Parte B; 2° Clarinetto contralto in mib - 3^ Parte B; 3^ Tromba in sib - 3^ Parte B. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel presente bando nel successivo art. 5. 3. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 4. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo articolo, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.