IL DIRETTORE GENERALE
per le risorse umane e finanziarie
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo
unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, concernente «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modifiche ed integrazioni, contenente le norme di
attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
Visto in particolare, l'art. 62 del citato decreto legislativo n.
150 del 2009 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei
concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7
febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni,
concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini
degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive
modifiche ed integrazioni;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,
concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di
eta' e di orientamento sessuale;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in
materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed
integrazioni, recante la «Legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili», come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei
disabili»;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione
pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge
n. 104 del 1992;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000,
n. 333, recante il «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo
1999, n. 68»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il
«Codice dell'Ordinamento militare» e successive integrazioni e
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale», cosi' come integrato dal
decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno,
n. 191;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in
particolare l'art. 42;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di
accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7
dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante
identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle
relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica
istruzione»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni,
ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica
delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le
modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge
7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in
particolare l'art. 2;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche ed
integrazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo
civile» ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche
ed integrazioni, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica», ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed
integrazioni contenente «Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed
integrazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visti i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020» che autorizza il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per
il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente
dotazione organica, di 258 unita' di personale, dotate di competenze
professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui
253 funzionari, area III, posizione economica F1;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi 376 e 377
dell'art. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed il
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato dalla legge di
conversione n. 121, del 14 luglio 2008, istitutivo del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
febbraio 2014, n. 98 recante il «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, e
successive modifiche ed integrazioni, concernente l'individuazione
degli uffici di livello dirigenziale non generale
dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e i decreti ministeriali 18 dicembre
2014, nn. 908-925 relativi ad Organizzazione e compiti degli Uffici
scolastici regionali del medesimo Ministero;
Visti i vigenti CC.CC.NN. LL. del personale non dirigente delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto ministeri»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale
integrativo del personale non dirigente del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1,
concernente il sistema professionale del personale delle aree
funzionali istitutivo del profilo professionale di funzionario
amministrativo-giuridico-contabile;
Considerata l'esigenza, recepita nel comma 607 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, di rafforzare, nell'ambito
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le funzioni
istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche autonome per
lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente connesse
alla gestione del servizio istruzione, tra le quali la gestione del
contenzioso;
Visto il successivo comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n.
205/2017 secondo cui le assunzioni dei vincitori possono essere
effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie ed alle
disposizioni dell'art. 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facolta'
assunzionali di cui all'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114;
Visto che, per l'attuazione di quanto sopra detto, e' autorizzata
la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro
annui a decorrere dall'anno 2019 e che agli oneri connessi, pari a
846.171,94 euro per l'anno 2018 ed a 10.154.063,21 euro annui a
decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere
sulle vigenti facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca mentre, per l'anno 2019, quanto a
1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del
medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente
«Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli
ordinamenti didattici universitari» e successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e
successive modifiche ed integrazioni, riguardante il «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie
specialistiche» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e
successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al
regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, e successive
modifiche ed integrazioni, recante la determinazione delle classi di
laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di
lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree
magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in
materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, nonche'
l'art. 8, comma 3 della legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi
pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata
non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata
normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata
triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art.
3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n.
270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico
della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2
marzo 2011;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a
duecentocinquantatre' posti, per l'accesso al profilo professionale
di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III,
posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli uffici
dell'Amministrazione centrale e periferica.
2. Il cinque per cento dei posti a concorso e' riservato al
personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
3. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.
4. I duecentocinquantatre' posti sono cosi' ripartiti:
===============================================
| Sede |Numero posti |
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|AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 50 |
+-------------------------------+-------------+
|ABRUZZO | 7 |
+-------------------------------+-------------+
|BASILICATA | 4 |
+-------------------------------+-------------+
|CALABRIA | 8 |
+-------------------------------+-------------+
|CAMPANIA | 19 |
+-------------------------------+-------------+
|EMILIA ROMAGNA | 10 |
+-------------------------------+-------------+
|FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 |
+-------------------------------+-------------+
|LIGURIA | 9 |
+-------------------------------+-------------+
|LAZIO | 12 |
+-------------------------------+-------------+
|LOMBARDIA | 30 |
+-------------------------------+-------------+
|MARCHE | 7 |
+-------------------------------+-------------+
|MOLISE | 4 |
+-------------------------------+-------------+
|PIEMONTE | 16 |
+-------------------------------+-------------+
|PUGLIA | 15 |
+-------------------------------+-------------+
|SARDEGNA | 9 |
+-------------------------------+-------------+
|SICILIA | 17 |
+-------------------------------+-------------+
|TOSCANA | 12 |
+-------------------------------+-------------+
|UMBRIA | 5 |
+-------------------------------+-------------+
|VENETO | 14 |
+-------------------------------+-------------+