IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art.
2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei   decreti   ministeriali   non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro 1, foglio n. 390, recante,
tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze  della  Direzione
generale per il personale militare; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98,  in  particolare  l'art.  73,  comma  14,
secondo il quale l'esito positivo dello stage  di  formazione  svolto
presso gli uffici giudiziari dai laureati in giurisprudenza aventi  i
requisiti di cui al comma  1  costituisce  titolo  di  preferenza,  a
parita' di titoli e di merito, a norma dell'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  nei  concorsi
indetti da  amministrazioni  dello  Stato  diverse  da  quelle  della
giustizia, della giustizia  amministrativa  e  dell'Avvocatura  dello
Stato; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato il decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre
2015, n. 207; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  30  giugno  2015,
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1574, recante «Disciplina dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli
ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'art. 647  del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
REG2017 0121617 del 16 agosto 2017; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  n.  M_D
E0012000 REG2018 0029420 del 13 febbraio 2018; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512, concernente la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare e i decreti del  Presidente  della  Repubblica  in
data 4 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti  il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028, e in data 31 luglio  2017,  registrato  alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688,  relativi  alla
sua conferma nell'incarico; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire,  al  fine  di   soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di
quattro sottotenenti in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del
Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il  reclutamento  di  quattro  sottotenenti  psicologi  in   servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito,  con
riserva di un posto a favore  del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il  personale  militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti   internet   www.persomil.difesa.it
www.esercito.difesa.it definendone le  modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.